Ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 — Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a misurarsi con un tema di particolare rilievo sistematico: la compatibilità tra cessazione consensuale del rapporto di lavoro e riconoscimento della NASpI. La pronuncia offre una precisazione di notevole interesse tanto sul piano esegetico quanto su quello applicativo.
La questione non è meramente classificatoria. Essa investe il rapporto tra autonomia negoziale delle parti e struttura legale del presupposto che legittima l’accesso alla tutela contro la disoccupazione. Su questo terreno, la Corte sceglie una linea di rigorosa aderenza al dato normativo, escludendo che il requisito della disoccupazione involontaria possa essere ricostruito valorizzando — al di fuori delle ipotesi espressamente previste — il solo contesto economico-organizzativo nel quale l’accordo risolutivo viene concluso.
La vicenda processuale
Il contenzioso trae origine dalla richiesta di ripetizione avanzata dall’INPS nei confronti di una lavoratrice che aveva percepito la NASpI in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta mediante accordo conciliativo in sede sindacale, corredato da incentivo all’esodo.
I giudici di merito avevano accolto la domanda della lavoratrice, attribuendo rilievo decisivo al contesto nel quale l’accordo era maturato — una più ampia dinamica di riorganizzazione aziendale e riduzione del personale — ritenendo che la perdita dell’occupazione non fosse integralmente ascrivibile a una libera e spontanea autodeterminazione della lavoratrice.
Il problema interpretativo
Il fulcro della controversia risiede nell’interpretazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015, che disciplina i casi nei quali la NASpI è riconosciuta anche a fronte di una cessazione non derivante, in senso stretto, da un licenziamento. Il legislatore contempla espressamente l’ipotesi della risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
La Corte territoriale aveva ritenuto tale previsione estendibile in via analogica a una fattispecie conciliativa diversa, richiamando l’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. L’assunto era che, in presenza di una fuoriuscita indotta dall’iniziativa datoriale, la qualificazione formale dell’atto di cessazione non dovesse assumere valore dirimente.
La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte disattende integralmente tale ricostruzione.
Il passaggio centrale del ragionamento è netto: ove il legislatore abbia tipizzato in termini puntuali le fattispecie derogatorie rispetto al principio generale, non residua spazio per operazioni ermeneutiche di ampliamento fondate sull’analogia o su interpretazioni estensive.
L’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015 individua casi specifici nei quali, nonostante la forma consensuale della cessazione, il legislatore ritiene sussistente il presupposto per la tutela. Proprio tale tecnica normativa impone di leggere la disposizione come eccezionale e a perimetro chiuso.
Ne discende che la rilevanza del contesto aziendale, della funzione economica dell’accordo o dell’eventuale pressione organizzativa esercitata dal datore non può tradursi — in assenza di un preciso ancoraggio normativo — in una riqualificazione previdenziale della fattispecie.
Il rigetto dell’analogia
Particolarmente significativo è il passaggio con cui la Corte esclude la praticabilità del ragionamento analogico.
Sotto un primo profilo: manca il presupposto stesso dell’analogia, ossia una lacuna normativa. La materia risulta già espressamente regolata.
Sotto un secondo profilo: la Cassazione evidenzia la non omogeneità strutturale tra la fattispecie oggetto di causa e quella disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Quest’ultima presuppone l’avvenuta intimazione di un licenziamento, rispetto al quale l’offerta di conciliazione si pone come segmento eventuale e successivo. Nel caso in esame, al contrario, mancava del tutto un recesso datoriale formalmente perfezionato.
Il principio di diritto
Il principio che emerge dall’ordinanza può essere formulato con chiarezza:
La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è, di per sé, idonea a fondare il diritto alla NASpI, salvo che ricada in una delle ipotesi espressamente previste dal legislatore.
La presenza di un contesto di riorganizzazione aziendale, di riduzione del personale o di incentivazione all’esodo non consente di ricondurre automaticamente la fattispecie nell’alveo della disoccupazione involontaria.
Implicazioni applicative
Le ricadute pratiche della pronuncia sono rilevanti.
Gli accordi di risoluzione consensuale stipulati in sede sindacale o protetta vengono frequentemente impiegati come strumenti di gestione delle eccedenze occupazionali o di accompagnamento all’uscita mediante incentivo economico. L’ordinanza chiarisce tuttavia che la correttezza formale dell’accordo e la sua collocazione in una sede qualificata non bastano a garantire, sul versante previdenziale, l’accesso alla NASpI.
In sede di assistenza alle parti, la valutazione sulla convenienza dell’assetto negoziale deve pertanto estendersi a:
- la causa giuridica della cessazione
- la riconducibilità della fattispecie alle ipotesi tipizzate dall’ordinamento
- il rischio di successive azioni restitutorie da parte dell’INPS
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 6988/2026 conferma un orientamento improntato a rigorosa legalità formale: in materia di NASpI, la nozione di disoccupazione involontaria non può essere ampliata attraverso una valutazione sostanziale del contesto in cui l’accordo di cessazione viene concluso, quando il legislatore abbia già definito in termini tassativi le ipotesi rilevanti.
Resta una questione di sfondo che la decisione lascia inevasa: se e in che misura l’ordinamento debba approntare una tutela più aderente a quelle situazioni nelle quali il consenso del lavoratore alla cessazione, pur formalmente integro, si forma all’interno di contesti fortemente condizionati dall’iniziativa datoriale. Ma, sino a eventuali interventi normativi, il quadro interpretativo appare definito con chiarezza: fuori dalle ipotesi espressamente previste, la risoluzione consensuale non legittima il riconoscimento della NASpI.

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