A seguito della decisione assunta dalla Banca centrale europea del 10 settembre 2026 che ha portato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), Inps e Inail hanno definito i nuovi parametri applicabili alla contribuzione previdenziale e assicurativa.
Le indicazioni operative sono state fornite attraverso le circolari Inps n. 98/2026 e Inail n. 42/2026, con le quali i due enti hanno disciplinato gli effetti della variazione sui tassi di dilazione, differimento e sulle sanzioni civili previste dall’articolo 116 della legge n. 388/2000, come modificato dal decreto-legge n. 19/2024.
Interesse di dilazione e differimento: tasso al 4,65%
A decorrere dal 16 settembre 2026, il tasso di interesse di dilazione è stato fissato al 4,65% annuo per le rateazioni presentate a partire dalla medesima data.
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del precedente tasso di interesse non subiranno modifiche. Non è pertanto prevista alcuna variazione dei piani già formalizzati.
A partire dal 16 settembre 2026, il nuovo tasso si applica anche agli interessi dovuti in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi. In tale ipotesi, il parametro aggiornato opera con riferimento alla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.
Sanzioni civili per omissione ed evasione contributiva
La revisione del tasso BCE ha prodotto effetti anche sul calcolo delle sanzioni civili.
In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile è pari all’8,15% annuo, determinato applicando al tasso del 2,65% una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.
Resta la fattispecie di ravvedimento operoso introdotta dal decreto-legge n. 19/2024. Qualora il contribuente provveda spontaneamente al pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge, prima di contestazioni o richieste degli enti impositori, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,40% annuo.
Per le ipotesi di evasione contributiva, la sanzione civile ordinaria è pari al 30% annuo, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
In caso di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento, sono previste misure ridotte, a condizione che il versamento avvenga in un’unica soluzione:
- 8,15% annuo, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia spontanea;
- 10,15% annuo, se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla denuncia.
Procedure concorsuali e riduzione delle sanzioni
Per le fattispecie di mancato o ritardato pagamento derivanti da oggettive incertezze sull’obbligo contributivo, riconosciute in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.
Nelle procedure concorsuali, le sanzioni ridotte per omissione vengono calcolate sulla base del TUR, mentre per l’evasione è previsto il medesimo tasso maggiorato di due punti. L’applicazione della riduzione richiede il pagamento integrale di contributi e spese.
Indicazioni operative per le aziende
L’aggiornamento dei parametri richiede attenzione nella predisposizione delle nuove rateazioni, nel calcolo degli interessi di differimento e nella verifica delle sanzioni civili applicabili alle posizioni contributive.
Le aziende dovranno distinguere i piani di ammortamento già notificati, che non subiranno variazioni, dalle nuove richieste e dalle fattispecie contributive soggette ai parametri aggiornati.
Conclusioni
Alla luce delle novità entrate in viore dal 16 settembre 2026, è necesseraio che le aziende verifichino quali sono itassi applicati alle rateazioni in corso e che aggiornino il calcolo relativo ai contributi di agosto 2026 ove necessario, mentre, restano inviariati i piani di ammortamento già notificati. Una corretta applicazione dei nuovi parametri consente di evutare errori di calcolo e conseguenti contestazioni.
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