Nei controlli sui crediti d’imposta Formazione 4.0 emerge un tema particolarmente delicato: la possibile contestazione dell’agevolazione quando l’impresa non abbia effettuato investimenti in beni materiali o immateriali 4.0. La normativa, tuttavia, configura il credito Formazione 4.0 e quello per gli investimenti in beni strumentali come misure distinte, con presupposti autonomi.
Controlli più stringenti sul credito Formazione 4.0
L’Agenzia delle Entrate intensifica le verifiche sui crediti d’imposta Formazione 4.0, alcuni uffici starebbero adottando un’impostazione particolarmente restrittiva. In particolare, verrebbe contestata l’agevolazione quando alla formazione sulle tecnologie abilitanti non abbia fatto seguito, o non si sia accompagnato, un investimento in beni strumentali riconducibili a Industria/Transizione 4.0. La tesi scaturisce dall’assunto secondo cui, in assenza dei beni tecnologici sui quali applicare le competenze acquisite, potrebbe risultare dubbia l’effettiva riconducibilità della formazione.
Cosa prevede la normativa
Il credito d’imposta Formazione 4.0 è stato introdotto dall’art. 1, commi 46-56, della Legge n. 205/2017 ed è stato disciplinato, sul piano attuativo, dal D.M. 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018.
La disciplina individua le attività formative rilevanti nelle tecnologie funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, tra cui:
- big data e analisi dei dati;
- cybersecurity;
- realtà virtuale e aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo-macchina;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
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Le attività devono essere riconducibili agli ambiti individuati dalla normativa, quali vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
L’aspetto centrale è che né la legge istitutiva né il D.M. 4 maggio 2018 prevedono espressamente, quale condizione di spettanza del credito Formazione 4.0, l’obbligo di effettuare contestualmente investimenti agevolati in beni strumentali 4.0.
Formazione e investimenti: due agevolazioni con finalità differenti
La distinzione tra le due misure assume particolare rilievo.
Il credito per gli investimenti in beni strumentali 4.0 è finalizzato a sostenere l’acquisizione di asset materiali e immateriali tecnologicamente avanzati.
Il credito Formazione 4.0, invece, è rivolto al capitale umano, incentivando l’acquisizione e il consolidamento delle competenze digitali dei dipendenti.
La formazione può avere una propria utilità aziendale anche senza essere immediatamente collegata all’acquisto di uno specifico macchinario o software. Il tema assume particolare rilevanza per tutte quelle realtà che operano utilizzando beni di clienti o asset in outsourcing.
La documentazione diventa decisiva in sede di controllo
L’assenza di un necessario collegamento diretto con un bene strumentale non significa, tuttavia, che sia sufficiente dimostrare la semplice partecipazione dei lavoratori a un corso.
In sede di verifica diventa essenziale ricostruire in maniera puntuale:
- i contenuti effettivamente trattati durante la formazione;
- la loro riconducibilità alle tecnologie ammesse dalla disciplina 4.0;
- le modalità di svolgimento dei corsi;
- il personale coinvolto e le relative ore di formazione;
- la coerenza tra formazione svolta e attività aziendale;
- gli effetti concreti delle competenze acquisite sull’organizzazione o sui processi dell’impresa.
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Lo stesso MIMIT richiama, tra gli obblighi documentali, la conservazione della relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti della formazione, della documentazione contabile e amministrativa e dei registri nominativi delle attività formative.
Conclusioni
In presenza di contestazioni fondate esclusivamente sulla mancata effettuazione di investimenti in beni strumentali 4.0, appare necessario verificare la motivazione dell’atto e confrontarla con i requisiti effettivamente stabiliti dalla disciplina applicabile al periodo interessato.
Il punto centrale deve essere l’effettività della formazione, la riconducibilità delle competenze alle tecnologie 4.0 e la capacità dell’impresa di dimostrarne documentalmente contenuti, svolgimento e utilità aziendale.
Per questo motivo, anche nei controlli riguardanti agevolazioni riferite a periodi ormai trascorsi, la qualità e la coerenza del fascicolo documentale rappresentano un elemento determinante per sostenere la corretta fruizione del credito.
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