L’effettività dell’assistenza va valutata nell’insieme della giornata. È questo il punto centrale della sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 16 luglio 2026, pubblicata il 31 agosto. Nel caso in oggetto, i giudici hanno ritenuto illegittimo il licenziamento avvenuto nei confronti di una lavoratrice che, durante una giornata di congedo straordinario per assistere la madre convivente con disabilità, si era recata per parte della giornata in uno stabilimento balneare.
Il caso e la contestazione aziendale
Il datore di lavoro aveva incaricato un investigatore privato di verificare come la dipendente utilizzasse il congedo. Gli accertamenti svolti avevano documentato alcune uscite dall’abitazione della madre. Secondo l’azienda, quelle assenze durante il congedo dimostravano un uso improprio del beneficio e, quindi, una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell’azienda, tale da giustificare il licenziamento.
La Corte ha confermato la decisione di primo grado: le uscite erano si avvenute, ma gli elementi raccolti non dimostravano che la lavoratrice avesse trascurato l’assistenza. Ha quindi disposto la reintegrazione e riconosciuto un risarcimento pari a dodici mensilità.
Il criterio decisivo: l’assistenza effettivamente prestata
Secondo i giudici l’assistenza non impone al lavoratore di restare ininterrottamente accanto al familiare, è invece necessario che l’assenza dal lavoro conservi un nesso concreto con la finalità assistenziale. Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato le attività di cura effettivamente svolte dalla lavoratrice e la durata limitata delle uscite, ritenendo che queste ultime non avessero intaccato il congedo della sua funzione assistenziale.
Il criterio è coerente con la giurisprudenza della Cassazione: l’abuso può configurarsi quando manca il collegamento tra assenza dal lavoro e assistenza, mentre la cura non coincide necessariamente con una presenza continua presso la persona assistita.
Le implicazioni per la gestione disciplinare
I giudici non concedono al lavoratore che fruisce di un permesso per assistenza una libertà indiscriminata di impiegare il congedo per esigenze personali ma non costringe, neanche, il lavoratore a restare con il disabile per l’intera durata della giornata. Si evidenzia come, invece, sia necessaria una valutazione dei fatti nel loro complesso. Prima di contestare un abuso, è quindi necessario verificare se le attività personali siano state episodiche e compatibili con l’assistenza oppure se quest’ultima sia risultata assente o soltanto marginale.
Conclusioni
La pronuncia richiama aziende e lavoratori alla finalità concreta del congedo. Il beneficio deve essere utilizzato per assicurare un’assistenza effettiva, ma non richiede una presenza fisica continua né esclude brevi spazi dedicati alle esigenze personali. In sede disciplinare, la legittimità del licenziamento dipende dalle circostanze accertate e dalla prova che l’assistenza sia venuta meno o sia stata ridotta a un’attività marginale. Diviene, quindi, decisivo l’onere della prova, non la prova che il lavoratore abbia lasciato l’abitazione del familiare svolgendo altre attività, bensì la prova che non abbia prestato l’assistenza effettiva da cui scaturisce il permesso stesso.
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