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Apr

Agenzia delle entrate: risposta ad interpello sul welfare

Con l’interpello n.89 del 11 aprile 2024 l’Agenzia delle Entratesi concentra sull’interpretazione delle normative fiscali relative ai benefici offerti ai dipendenti. Questi benefici includono omaggi come il “Partner Markout”, sacchetti di caffè selezionati, e bevande gratuite durante il turno lavorativo, nonché potenziali omaggi di merchandising come tazze e spillette con il logo aziendale.

L’Agenzia delle Entrate esamina il contesto in cui tali beni sono offerti, valutando se possano essere considerati parte del reddito imponibile del dipendente. Secondo l’articolo 51 del Tuir, tutti i valori ricevuti dai lavoratori in relazione al rapporto di lavoro sono generalmente considerati reddito imponibile. Tuttavia, vi sono eccezioni per i benefici che non superano un certo valore (€258,23 per periodo d’imposta, elevabile fino a €1.000 o €2.000 in base alle circostanze specificate dalla legge di bilancio 2024).

L’analisi si basa sul principio che se i benefici sono prevalentemente nell’interesse dell’azienda piuttosto che un arricchimento personale del dipendente, allora potrebbero non essere considerati come reddito imponibile. L’Agenzia sottolinea che, mentre i beni e i servizi offerti possono essere parte di una strategia aziendale per rafforzare la conoscenza del prodotto e l’identità aziendale tra i dipendenti, questi stessi benefici possono anche soddisfare esigenze personali del dipendente, il che li renderebbe imponibili.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate non esclude che i beni offerti ai dipendenti possano essere considerati reddito imponibile, a meno che non si dimostri chiaramente che tali benefici sono strettamente legati agli interessi aziendali e non costituiscono un arricchimento personale per i dipendenti. Pertanto, viene lasciato spazio per ulteriori verifiche e valutazioni sulla specifica natura e sul contesto di tali benefici.