ZES Unica 2026: investimenti avviabili anche prima della comunicazione preventiva

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 169/2026, chiarisce un aspetto rilevante per le imprese che intendono beneficiare del credito d’imposta ZES Unica: l’investimento può essere avviato anche prima della presentazione della comunicazione preventiva, ciò che è importante è  che il progetto non sia stato avviato prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa.

Non è necessario attendere la comunicazione preventiva

Secondo il chiarimento, l’accesso al credito d’imposta ZES Unica 2026 non è subordinato alla circostanza che l’investimento venga avviato dopo l’invio della comunicazione preventiva.

L’impresa può iniziare il progetto anche prima della trasmissione della comunicazione, prevista per il 2026 nel periodo compreso tra 31 marzo e 30 maggio.

Il punto assume particolare importanza sotto il profilo operativo, consentendo alle imprese di non dover necessariamente sospendere programmi di investimento già pianificati.

Il limite: l’entrata in vigore dell’agevolazione

Il chiarimento dell’Agenzia introduce una condizione essenziale.

Ai fini dell’ammissibilità, il progetto non deve risultare avviato prima dell’entrata in vigore della misura agevolativa.

Per le agevolazioni fiscali, il requisito si considera soddisfatto quando:

  • il diritto all’aiuto deriva da criteri oggettivi, senza ulteriori valutazioni discrezionali dello Stato;
  • la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto agevolato.

.

Ne consegue che la data della comunicazione preventiva non rappresenta necessariamente il momento dal quale l’impresa può iniziare a investire.

Attenzione alla nozione di “avvio dell’investimento”

L’aspetto delicato riguarda l’individuazione della data effettiva di avvio del progetto.

Secondo l’Agenzia, non è sufficiente fare riferimento al momento in cui l’investimento può considerarsi fiscalmente “effettuato” ma occorre applicare la definizione prevista dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Per avvio dell’investimento deve intendersi: il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, considerando il momento che si verifica per primo.

Questo significa che anche la sottoscrizione di un ordine o di un contratto vincolante può assumere rilevanza, indipendentemente dalla successiva consegna, installazione o entrata in funzione del bene.

Indicazioni operative per le imprese

Il chiarimento rende particolarmente importante una verifica preliminare della documentazione contrattuale.

Prima di inserire un investimento nella comunicazione ZES Unica, sarà opportuno ricostruire:

  • la data degli ordini sottoscritti;
  • la presenza di contratti o impegni irrevocabili;
  • l’eventuale pagamento di acconti collegato a obbligazioni già vincolanti;
  • il momento in cui il progetto è diventato concretamente irreversibile;
  • la compatibilità temporale di tali eventi con l’entrata in vigore dell’agevolazione.

Conclusioni

La risposta n. 169/2026 offre maggiore flessibilità nella programmazione degli investimenti ZES Unica, confermando che non è necessario attendere la comunicazione preventiva per avviare il progetto.

L’attenzione si sposta sulla data del primo impegno giuridicamente vincolante: un ordine o un contratto sottoscritto troppo presto potrebbe infatti determinare l’esclusione dell’intero progetto dal beneficio.

Per questo motivo, soprattutto per investimenti articolati o già in fase di programmazione, è opportuno effettuare una verifica preventiva della cronologia contrattuale e documentale dell’operazione prima di procedere con la richiesta del credito d’imposta.

.

.Per le istruzioni operative, fiscali e contabili, la circolare fornisce indicazioni precise anche per i datori di lavoro.

#ZESUnica2026 #CreditoDImposta #AiutiDiStato #FiscoImprese

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