Videosorveglianza e controllo dei lavoratori: il Garante ribadisce i limiti dello Statuto

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Abstract
Il provvedimento n. 628/2025 del Garante per la protezione dei dati personali affronta un tema centrale nel diritto del lavoro contemporaneo: l’uso delle tecnologie di sorveglianza e i limiti al potere di controllo datoriale. Attraverso il caso del Comune di Curtarolo, l’Autorità ribadisce la funzione garantista dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, evidenziando i rischi giuridici, organizzativi ed etici derivanti da un utilizzo improprio delle infrastrutture di videosorveglianza e dall’assenza di una solida governance tecnologica.

La casistica: ricostruzione fattuale e perimetro giuridico

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 628/2025 si colloca in un’area di intersezione particolarmente sensibile tra diritto del lavoro, disciplina della protezione dei dati personali ed esercizio del potere pubblico. La vicenda trae origine da una prassi adottata dal Comune di Curtarolo, consistente nell’utilizzo di impianti di videosorveglianza comunali — installati per finalità di sicurezza urbana e di tutela del patrimonio pubblico — per monitorare, in modo diretto e indiretto, l’attività lavorativa di un soggetto alle dipendenze di un datore di lavoro privato.

Dall’istruttoria svolta dall’Autorità è emerso che:

  • i filmati acquisiti tramite le telecamere comunali sono stati utilizzati per valutare presunte irregolarità nello svolgimento dell’attività lavorativa;
  • la visione, l’estrazione e la circolazione delle immagini sono avvenute al di fuori di procedure formalizzate di gestione del dato;
  • parte del materiale video è stata condivisa mediante strumenti informali e non istituzionali (applicazioni di messaggistica istantanea e dispositivi personali);
  • risultavano assenti un’adeguata informativa agli interessati, un accordo sindacale o un provvedimento autorizzativo, nonché una rigorosa delimitazione delle finalità del trattamento.

Il Garante ha qualificato tale condotta come illegittima e sproporzionata, ravvisando la violazione dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione, sicurezza e accountability, oltre al divieto di controlli a distanza sull’attività lavorativa. La fattispecie assume così un valore paradigmatico: non un’anomalia episodica, bensì un vero e proprio caso-soglia, idoneo a mettere in luce le derive sistemiche connesse all’uso non governato delle tecnologie di sorveglianza.

Regime di sorveglianza digitale e centralità dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

L’art. 4 della Legge n. 300/1970 come limite strutturale al potere di controllo

Il baricentro giuslavoristico della vicenda è rappresentato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970), norma che, lungi dal vietare in via assoluta l’impiego di strumenti tecnologici, ne subordina la legittimità al rispetto di stringenti condizioni sostanziali e procedurali. Tale disposizione opera come presidio di civiltà giuridica del lavoro, impedendo che strumenti destinati a esigenze organizzative o di sicurezza vengano surrettiziamente trasformati in mezzi di controllo dell’attività lavorativa.

Nel caso in esame, l’illegittimità non discende dall’esistenza dell’impianto di videosorveglianza in sé, bensì dalla sua riconversione funzionale: infrastrutture pubbliche, legittimamente installate per finalità di sicurezza, sono state utilizzate ex post per finalità disciplinari. Questo slittamento integra una violazione diretta dell’art. 4, in quanto:

  • privo di accordo sindacale o di autorizzazione amministrativa;
  • non preceduto da un’informativa trasparente agli interessati;
  • idoneo a incidere, seppur indirettamente, sull’attività lavorativa;
  • caratterizzato da una discrasia tra finalità dichiarata e finalità effettivamente perseguita.

Ne consegue che la videosorveglianza così utilizzata configura un controllo a distanza vietato, ancor prima che un illecito in materia di protezione dei dati personali.

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Il ruolo del sindacato quale meccanismo di bilanciamento costituzionale

L’assenza di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali non costituisce una mera irregolarità procedurale, bensì un vulnus strutturale al sistema di garanzie delineato dallo Statuto dei Lavoratori. L’accordo sindacale previsto dall’art. 4 assolve a una funzione sostanziale di mediazione preventiva tra potere organizzativo e diritti fondamentali del lavoratore, consentendo una valutazione ex ante di proporzionalità, necessità e delle possibili alternative meno intrusive.

L’elusione di tale passaggio determina una privatizzazione unilaterale del potere di controllo e trasforma la tecnologia da strumento organizzativo a leva di dominio. Nel caso di specie, la criticità risulta ulteriormente amplificata dall’uso di infrastrutture pubbliche per incidere su un rapporto di lavoro privato, con evidenti ricadute in termini di imparzialità e corretto esercizio dell’azione amministrativa.

Inutilizzabilità probatoria e fallimento della scorciatoia tecnologica

Sul piano probatorio, le conseguenze sono nette: i filmati acquisiti in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e della disciplina in materia di protezione dei dati personali risultano giuridicamente inutilizzabili ai fini disciplinari. La giurisprudenza consolidata esclude che il datore di lavoro possa fondare contestazioni o sanzioni su prove ottenute mediante controlli illegittimi.

Si manifesta così un paradosso strutturale: il ricorso alla tecnologia come scorciatoia di controllo non rafforza, ma indebolisce l’azione datoriale. I dati raccolti:

  • non sono spendibili sul piano giuridico;
  • espongono i soggetti coinvolti a responsabilità e sanzioni;
  • compromettono in modo duraturo il rapporto fiduciario.

La violazione dell’art. 4 emerge, pertanto, non solo come errore giuridico, ma come indice di un più ampio fallimento organizzativo.

Dimensione sociologica: interiorizzazione del controllo e crisi della fiducia

Il caso Curtarolo evidenzia la trasformazione del contesto lavorativo in un regime di sorveglianza disciplinare fondato sull’asimmetria informativa. In tale regime non è necessario un controllo continuo: è sufficiente la percezione della potenziale attivazione dell’osservazione in qualsiasi momento.

Il passaggio dalla sicurezza al controllo comportamentale produce effetti profondi sulla soggettività del lavoratore — interiorizzazione del controllo, ansia interpretativa, contrazione dell’autonomia discrezionale — e, sul piano organizzativo, determina l’erosione della fiducia quale infrastruttura funzionale, sostituita da culture del sospetto, dell’opacità e dell’elusione.

Tecnologia, cybersecurity e Shadow IT

L’utilizzo di canali informali per la gestione e la circolazione dei filmati costituisce un caso emblematico di Shadow IT. Tale prassi compromette confidenzialità, integrità, tracciabilità e corretta conservazione dei dati, rivelando una grave assenza di governance tecnologica. La ricerca di efficienza immediata si traduce, in realtà, in fragilità sistemica e in un significativo incremento del rischio legale e reputazionale.

Function creep e deficit di governance

Il caso illustra in modo esemplare il fenomeno del function creep: sistemi progettati per una finalità vengono progressivamente riutilizzati per scopi ulteriori, in assenza di adeguate barriere normative, organizzative ed etiche. In mancanza di un solido impianto di governance, ogni infrastruttura di osservazione tende fisiologicamente ad ampliare il proprio raggio d’azione.

Etica pubblica e principio di proporzionalità

L’uso di risorse pubbliche per finalità di controllo lavorativo solleva un conflitto etico-politico tra efficienza e dignità. In tale prospettiva, la proporzionalità assume il valore di imperativo non solo giuridico, ma anche morale: adeguatezza, necessarietà e bilanciamento devono orientare l’azione pubblica, pena la perdita di legittimazione istituzionale.

Prospettiva evolutiva: dall’art. 4 allo score algoritmico

Il caso anticipa dinamiche destinate ad accentuarsi con l’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale e di valutazione predittiva. Il rischio è il passaggio dal controllo del fatto alla gestione del rischio, dalla prova allo score. In assenza di garanzie robuste, tali sistemi possono dar luogo a forme di disciplinamento opaco e difficilmente contestabile.

Considerazioni conclusive

Il caso Curtarolo dimostra che la tecnologia non introduce soltanto nuovi strumenti, ma anche nuove tentazioni nell’esercizio del potere. In assenza di adeguata governance, il dato si trasforma in una scorciatoia decisionale che erode fiducia, diritti e qualità organizzativa.

Questioni aperte e prospettive critiche

1. Qual è il limite oltre il quale l’efficienza tecnologica diventa incompatibile con la dignità del lavoro?

2. In che misura l’uso di infrastrutture pubbliche per incidere su rapporti di lavoro privati altera il confine tra potere amministrativo e potere datoriale?

3. Chi sarà chiamato a rendere conto delle decisioni fondate su sistemi predittivi: l’algoritmo, il decisore umano o l’istituzione che li ha adottati?

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