Stabilizzazione dei giovani under 35: esonero contributivo fino a 500 euro al mese

Indice contenuti

Con la Circolare n. 72 del 3 luglio 2026, l’INPS illustra il nuovo incentivo contributivo destinato ai datori di lavoro privati che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

La misura è finalizzata a favorire la stabilizzazione dell’occupazione giovanile.

In cosa consiste

Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

L’agevolazione è riconosciuta:

  • per massimo di 24 mesi;
  • nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore;
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;
  • nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.

.

Quando la trasformazione o la cessazione del rapporto interviene nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato sulla base di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione. In caso di rapporto part-time, il limite massimo dell’agevolazione deve essere riproporzionato in relazione all’orario di lavoro concordato.

Datori di lavoro beneficiari

L’esonero è riconosciuto alla generalità dei datori di lavoro privati, indipendentemente dalla natura imprenditoriale dell’attività esercitata.

Requisiti dei lavoratori

La trasformazione deve riguardare un lavoratore che, alla data dell’operazione:

  1. non abbia ancora compiuto 35 anni;
  2. non sia mai stato titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  3. sia inquadrato come operaio, impiegato o quadro.

.

Il beneficio non è riconosciuto per il personale con qualifica dirigenziale.

I precedenti periodi di apprendistato, i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato non impediscono l’accesso all’incentivo.

Rapporti di lavoro incentivabili

L’esonero riguarda esclusivamente le trasformazioni effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.

Il rapporto a termine da trasformare deve:

  • essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026;
  • avere una durata complessiva pari o inferiore a 12 mesi;
  • essere trasformato senza soluzione di continuità.

.

Non sono quindi agevolabili:

  • le nuove assunzioni;
  • le trasformazioni di rapporti a termine instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026;
  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i rapporti di apprendistato;
  • le trasformazioni dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

.

L’esonero può essere riconosciuto anche per i rapporti part-time, per i rapporti subordinati instaurati con soci lavoratori di cooperative e per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Condizioni generali di spettanza

La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 31 del Decreto legislativo n. 150/2015 e delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.

Il datore di lavoro deve quindi garantire:

  • la regolarità contributiva attestata dal DURC;
  • l’assenza di violazioni rilevanti in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza;
  • il rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • il rispetto degli eventuali diritti di precedenza;
  • il corretto e tempestivo invio delle comunicazioni obbligatorie.

.

L’incentivo può essere riconosciuto anche quando la trasformazione costituisce attuazione di un obbligo previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, purché siano rispettate tutte le altre condizioni richieste.

Vincoli relativi ai licenziamenti

Il datore di lavoro non deve avere effettuato, nei sei mesi precedenti la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Nei sei mesi successivi alla trasformazione, il datore di lavoro non può licenziare per giustificato motivo oggettivo:

  • il lavoratore interessato dall’esonero;
  • un altro lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

.

La violazione di tale divieto determina, non solo la revoca dell’agevolazione ma anche il recupero del beneficio già fruito.

Incremento occupazionale netto

La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Il calcolo deve essere effettuato in Unità di Lavoro Annuo e verificato mensilmente per ciascuna trasformazione agevolata. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario pattuito.

Il venir meno dell’incremento comporta la perdita dell’incentivo per il mese interessato. Qualora il requisito venga ripristinato nei mesi successivi, il datore di lavoro potrà riprendere la fruizione fino alla scadenza originaria, senza recuperare le mensilità perse. Il calcolo deve essere effettuato considerando anche le società controllate, collegate o facenti capo, anche indirettamente, al medesimo soggetto, secondo la nozione di impresa unica.

Trattamento economico e CCNL

Il lavoratore stabilizzato deve ricevere un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. La verifica deve essere effettuata considerando il settore, la categoria produttiva, l’attività principale o prevalente, la dimensione e la natura giuridica del datore di lavoro.

Compatibilità con altre agevolazioni

L’esonero non è cumulabile, per il medesimo lavoratore, con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive a carico del datore di lavoro.

In particolare, non è cumulabile con:

  • Decontribuzione Sud;
  • incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili;
  • riduzioni contributive previste per il settore edile;
  • riduzioni contributive riconosciute ai datori di lavoro agricoli operanti nei territori montani o nelle zone svantaggiate.

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La misura è invece compatibile con:

Il Messaggio n. 2518/2026 precisa inoltre che il datore di lavoro che, per la medesima trasformazione, stia già fruendo dell’esonero giovani under 30 al 50% (incentivo GECO) può accedere al nuovo esonero al 100% soltanto previa restituzione dell’agevolazione già utilizzata.

  • la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni;
  • l’esonero collegato alla certificazione della parità di genere, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta;
  • le agevolazioni riferite alla contribuzione a carico del lavoratore, come l’esonero contributivo per le lavoratrici madri.

Presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, ex DiResCo, utilizzando il modulo denominato:

“Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”.

A decorrere dalla pubblicazione del Messaggio n. 2518/2026, la domanda può essere presentata attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, accedendo con SPID oppure CNS.

L’istanza può essere presentata sia per trasformazioni già effettuate, purché decorrenti dal 1° agosto 2026, sia per trasformazioni ancora da realizzare.

Per le trasformazioni già effettuate, il datore di lavoro deve indicare nella domanda la relativa comunicazione obbligatoria. L’INPS comunica direttamente, in calce al modulo telematico, l’esito dell’istanza e l’importo riconosciuto.

Per le trasformazioni non ancora effettuate, l’INPS calcola preventivamente il beneficio, accantona le risorse disponibili e invia una comunicazione tramite PEC o e-mail. Il datore di lavoro deve effettuare la trasformazione e trasmettere la comunicazione Unilav o Unisomm entro il termine perentorio di 10 giorni. Durante tale periodo l’INPS verifica quotidianamente la presenza della comunicazione obbligatoria.

Modalità di fruizione nel flusso Uniemens

Per i datori di lavoro autorizzati, l’esonero può essere esposto a partire dalla competenza di agosto 2026, nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore.

Gli arretrati possono essere esposti esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2026.

Conclusioni

Il nuovo incentivo rappresenta un’opportunità significativa per le aziende che intendono stabilizzare giovani lavoratori già occupati con contratto a termine. La fruizione dell’esonero richiede, tuttavia, una verifica preventiva e puntuale di tutti i requisiti, con particolare attenzione alla data di instaurazione e alla durata del contratto, alla storia lavorativa del dipendente, all’incremento occupazionale netto e ai vincoli relativi ai licenziamenti.

Considerati i limiti delle risorse disponibili, le imprese interessate dovranno individuare tempestivamente i rapporti potenzialmente agevolabili e predisporre la documentazione necessaria, così da poter presentare la domanda non appena l’INPS renderà operativa la procedura telematica.

.

.Per le istruzioni operative, fiscali e contabili, la circolare fornisce indicazioni precise anche per i datori di lavoro.

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