L’INAIL con la Circolare n. 37 del 28 agosto 2026 fornisce le istruzioni per l’applicazione della rivalutazione annuale degli indennizzi riconosciuti per danno biologico derivante da infortuni sul lavoro o malattie professionali. La decorrenza è dal 1° luglio 2026.
L’adeguamento previsto per l’anno 2026 è pari all’1,4%. La percentuale è stata determinata sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie registrata tra il 2024 e il 2025. La rivalutazione è stata disposta con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 agosto 2026, n. 98, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’INAIL.
Come funziona la rivalutazione
L’adeguamento automatico degli indennizzi INAIL per danno biologico è previsto dalla Legge n. 208/2015, che dal 2016, ha stabilito la rivalutazione degli importi erogati con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno.
L’aggiornamento ha l’obiettivo di mantenere stabile nel tempo il valore economico delle prestazioni riconosciute agli assicurati che abbiano riportato una menomazione permanente a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
L’incremento dell’1,4% previsto per il 2026 si aggiunge alle rivalutazioni riconosciute già negli anni precedenti.Il MIMIT continuerà a monitorare l’attuazione dell’accordo e il rispetto degli impegni assunti a tutela dell’occupazione. Il prossimo incontro di verifica è stato fissato per il 23 novembre 2026.
Quali prestazioni vengono rivalutate
L’adeguamento si applica agli indennizzi in capitale e, nei limiti indicati dall’INAIL, agli indennizzi corrisposti in rendita.
Per quanto attiene alle rendite, l’adeguamento interessa gli eventi verificatisi con decorrenza 25 luglio 2000 e si applica esclusivamente alla quota del rateo riferita all’indennizzo del danno biologico. Restano ferme le altre componenti che possono andare a concorrere alla determinazione della rendita.
L’INAIL precisa che la rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2026.
Rendite: pagamento degli aumenti a novembre 2026
L’adeguamento dell’1,4% viene applicato alla quota della rendita destinata a compensare il danno biologico, considerando anche le rivalutazioni già intervenute negli anni precedenti.
Gli importi aggiornati saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2026.
Non è quindi necessario che il percipiente presenti una specifica richiesta per ottenere l’adeguamento.
Indennizzi in capitale
Per gli indennizzi liquidati in un’unica soluzione, la rivalutazione si applica agli importi corrisposti sulla base di provvedimenti emanati dal 1° luglio 2026.
Il valore da prendere come riferimento dipende dalla tabella del danno biologico applicabile in relazione alla data dell’evento lesivo, in particolare per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2019, trovano applicazione i valori della tabella approvata con il Decreto ministeriale 23 aprile 2019, mentre per gli eventi precedenti restano, in linea generale, applicabili le tabelle previgenti.
Particolare attenzione va dedicata agli accertamenti provvisori dei postumi, l’accertamento provvisorio effettuato dal 1° luglio 2026 prevede che la rivalutazione venga riconosciuta solo in occasione dell’accertamento definitivo. Se, invece, l’acconto è stato corrisposto prima del 1° luglio 2026 ma la valutazione definitiva interviene successivamente, l’incremento viene applicato sull’eventuale maggiore importo risultante dall’accertamento definitivo.
Revisione e aggravamento
In caso in cui vi sia revisione o aggravamento, l’aumento dell’1,4% trova applicazione soltanto sugli eventuali maggiori importi liquidati a partire dal 1° luglio 2026.
Si tratta di una precisazione importante perché la rivalutazione non determina una nuova liquidazione generalizzata delle somme già corrisposte, ma opera secondo la decorrenza e le modalità individuate dall’Istituto.
Conclusioni
La Circolare INAIL n. 37/2026 rende operativo l’adeguamento degli indennizzi per danno biologico definendo con precisione le prestazioni interessate e le relative decorrenze.
Per lavoratori, aziende e professionisti è necessario verificare la data del provvedimento di liquidazione, la natura dell’indennizzo e, in caso di rendite, la quota effettivamente riferita al danno biologico.
L’incremento dell’1,4% opera dal 1° luglio 2026 e viene riconosciuto direttamente dall’INAIL secondo le modalità indicate nella Circolare, senza un nuovo adempimento a carico dell’assicurato.
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