Rischio da calore nei luoghi di lavoro: indicazioni operative per l’attività di vigilanza

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli Ispettorati territoriali specifiche indicazioni operative per l’attività di vigilanza sulla tutela dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti dal calore e dall’insolazione.

La nota si colloca nel percorso già delineato dalle precedenti note ispettive prot. n. 4639/2021, n. 3783/2022, n. 4753/2022 e n. 5291/2023, alle quali si aggiungono le disposizioni vincolanti del D.M. n. 95/2025, recante il Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro.

L’indicazione dell’Ispettorato è quella di superare un approccio meramente emergenziale, orientando le imprese verso una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Il rischio da stress termico ambientale deve, pertanto, essere oggetto di specifica valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Settori maggiormente interessati

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati durante il periodo estivo, particolare attenzione sarà riservata ai seguenti settori:

  • edilizia;
  • agricoltura;
  • logistica;
  • lavori stradali;
  • attività dei rider.

.

In tali ambiti, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e da insolazione.

Aspetti oggetto di verifica ispettiva

1. Valutazione del rischio

Gli ispettori verificheranno se il datore di lavoro abbia integrato il Documento di valutazione dei rischi con il rischio specifico da stress termico, prevedendo adeguate misure di mitigazione.

2. Organizzazione del lavoro

Sarà accertata l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro.

La nota indica, a titolo esemplificativo:

  • l’anticipazione del turno all’alba;
  • la sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, comprese tra le ore 12:00 e le ore 16:00.

.

Nella verifica dell’effettiva attuazione delle misure sarà considerata anche l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose.

3. Pause e rotazione dei lavoratori

L’attività di vigilanza riguarderà:

  • l’effettiva concessione di pause strutturate;
  • la disponibilità di aree ombreggiate o rinfrescate;
  • la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause;
  • la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.

4. Idratazione e indumenti di lavoro

Gli ispettori controlleranno:

  • la disponibilità di acqua fresca nei cantieri e nei campi;
  • la disponibilità di acqua potabile;
  • l’utilizzo di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.

5. Informazione e formazione

Dovrà essere verificato che i lavoratori e i preposti siano stati informati:

  • sui sintomi del colpo di calore;
  • sulle procedure di primo soccorso.

.

La nota richiama, inoltre, l’effettiva attuazione delle misure di informazione e formazione dei lavoratori.

6. Sorveglianza sanitaria mirata

Sarà accertato il coinvolgimento del medico competente nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni specifiche per:

  • i lavoratori considerati fragili;
  • i lavoratori maggiormente esposti agli effetti del caldo.

7. Consultazione del RLS o RLST

Gli organi di vigilanza verificheranno la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, nell’ambito della valutazione dei rischi.

Sospensione temporanea delle attività

Richiamando la nota prot. n. 5291 del 21 luglio 2023, l’Ispettorato precisa che il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Tra tali misure è compresa la sospensione temporanea delle attività lavorative, qualora le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Un analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008, in presenza di condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.

Strumenti previsionali e di allerta

La nota invita gli Uffici ispettivi a promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, favorendo l’utilizzo:

  • degli strumenti previsionali e di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate;
  • degli altri sistemi istituzionali di monitoraggio del rischio da caldo.

Conclusioni operative

L’aspetto centrale delle indicazioni dell’Ispettorato è rappresentato dall’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro.

Non sarà quindi verificata soltanto la presenza della valutazione del rischio, ma anche la concreta applicazione delle misure individuate.

In vista degli accessi ispettivi nel periodo estivo, le imprese dovranno verificare in particolare:

  1. l’integrazione del DVR con il rischio specifico da stress termico;
  2. la previsione di adeguate misure di mitigazione;
  3. l’eventuale rimodulazione degli orari di lavoro;
  4. l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose;
  5. l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate, rinfrescate o climatizzate;
  6. la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose;
  7. la disponibilità di acqua fresca e potabile;
  8. l’utilizzo di indumenti leggeri, traspiranti e coprenti;
  9. l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei preposti;
  10. il coinvolgimento del medico competente per i lavoratori fragili o maggiormente esposti;
  11. la consultazione del RLS o del RLST;
  12. la valutazione della sospensione temporanea delle attività quando il rischio climatico non risulti accettabile.

.

La verifica aziendale deve quindi concentrarsi sulla coerenza tra la valutazione del rischio, le misure predisposte e la loro reale applicazione nei luoghi di lavoro.

.

.Per le istruzioni operative, fiscali e contabili, la circolare fornisce indicazioni precise anche per i datori di lavoro.

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