Abstract
Analizziamo in questo approfondimento l’introduzione dell’istituto delle dimissioni per fatti concludenti previsto dalla Legge n. 203/2024, che consente al datore di lavoro di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata prolungata del dipendente. Al centro della procedura si colloca l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, incaricato di verificare la veridicità della comunicazione datoriale e le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il contributo esamina gli aspetti giuridici, procedurali e costituzionali dell’istituto, evidenziando criticità operative, effetti previdenziali e possibili scenari applicativi.
Introduzione
L’entrata in vigore della Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (c.d. “Collegato Lavoro”) ha segnato una svolta significativa nella disciplina giuslavoristica italiana, introducendo con l’articolo 19 una nuova regolamentazione delle dimissioni per fatti concludenti. Tale innovazione normativa rappresenta il ritorno di un istituto che, seppur presente nella prassi giurisprudenziale, mancava di una specifica disciplina legislativa dal 2015.
La ratio legis sottesa alla nuova normativa persegue una duplice finalità: contrastare fenomeni di abuso nell’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), e offrire al datore di lavoro uno strumento procedurale alternativo al licenziamento per giustificato motivo soggettivo in caso di abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore.
L’istituto si configura come una presunzione legale di volontarietà dimissionaria basata sul comportamento concludente del lavoratore che si assenta ingiustificatamente per un periodo prolungato, inserendosi in un quadro normativo orientato alla semplificazione dei rapporti di lavoro e alla prevenzione di condotte fraudolente.verso procedure ad hoc per il coinvolgimento attivo nell’espressione di pareri e proposte.
Inquadramento normativo
La disciplina trova collocazione nell’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, introdotto dall’articolo 19 della Legge 203/2024. Il testo normativo stabilisce:
“In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.”
Presupposti applicativi
Presupposti dell’istituto:
- Assenza ingiustificata del lavoratore: elemento oggettivo che presuppone la mancanza di una valida giustificazione dell’assenza;
- Durata dell’assenza: superamento del termine di quindici giorni previsto dalla legge o del diverso termine eventualmente stabilito dal CCNL;
- Comunicazione del datore di lavoro: obbligo di notifica all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
La questione dei termini
La normativa prevede il termine suppletivo di quindici giorni in assenza o diversa previsione contrattuale collettiva. La dottrina prevalente sostiene che tale computo debba riferirsi ai soli giorni lavorativi al fine di evitare applicazioni discriminatorie.
Limitazioni di applicabilità
La disciplina non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, così come nei casi di tutela della maternità e paternità previsti dalla normativa speciale.
Hai dubbi sulle nuove dimissioni per fatti concludenti?
I nostri esperti ti offrono consulenza giuslavoristica mirata.
Il ruolo dell’ispettorato nazionale del lavoro
L’INL assume una posizione centrale nella disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, fungendo da organo di controllo e garanzia nella procedura di risoluzione del rapporto di lavoro.
Le indicazioni operative: Nota INL 579/2025
Con Nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’INL ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione della nuova disciplina, chiarendo ruoli, competenze e modalità procedimentali.
Funzioni dell’INL nella procedura:
- Ricezione delle comunicazioni datoriali
- Verifica della veridicità delle comunicazioni
- Accertamento delle cause dell’assenza
- Valutazione delle giustificazioni del lavoratore
- Comunicazione degli esiti dell’istruttoria
Poteri di accertamento e competenza territoriale
La competenza territoriale dell’ITL è determinata dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
I poteri di accertamento dell’Ispettorato includono:
- Contatto diretto con il lavoratore tramite PEC, telefono o raccomandata
- Acquisizione di testimonianze da altri dipendenti
- Verifica documentale delle comunicazioni aziendali
- Accertamento delle condizioni di impossibilità della comunicazione

Procedura operativa
Step procedimentale
La procedura di attivazione delle dimissioni per fatti concludenti si articola nelle seguenti fasi:
- Verifica del decorso del termine: accertamento del superamento dei quindici giorni (o del termine contrattuale) di assenza ingiustificata;
- Comunicazione all’ITL: trasmissione del modulo di comunicazione, preferibilmente via PEC, alla sede territoriale competente;
- Comunicazione all’INPS: trasmissione attraverso il flusso UNIEMENS;
- Comunicazione ai Centri per l’Impiego: notifica entro cinque giorni dalla comunicazione all’ITL;
- Eventuale istruttoria INL: accertamento della veridicità della comunicazione.
Il modulo di comunicazione
L’INL ha predisposto uno specifico modello di comunicazione, aggiornato con Nota n. 3984/2025. Il documento deve contenere:
- Dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore
- Ultima residenza nota del lavoratore
- Recapiti telefonici ed email del lavoratore
- CCNL applicato
- Dichiarazione di responsabilità circa la veridicità dei fatti esposti
L’istruttoria dell’INL
L’istruttoria, avviata dall’INL, deve essere conclusa entro trenta giorni dalla ricezione. Possibili esiti sono:
- Conferma della risoluzione: il lavoratore non risponde ai tentativi di contatto o conferma l’assenza senza ingiustificata
- Inefficacia della risoluzione: accertamento di cause di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro
- Necessità di approfondimenti: situazioni dubbie che richiedono ulteriori verifiche
Criticità e problematiche
Natura giuridica controversa
La qualificazione giuridica dell’istituto presenta diversi profili (Fatto giuridico: con effetti automatici predeterminati dalla legge; Negozio unilaterale condizionato: subordinato alla verifica dell’ITL; Fattispecie complessa a formazione progressiva: composta da assenza del lavoratore e verifica amministrativa.)
La ricostruzione preferibile appare quella della fattispecie complessa, che meglio giustifica il ruolo dell’Ispettorato e la possibilità di inefficacia della risoluzione.
Problemi di compatibilità costituzionale
L’istituto solleva dubbi di legittimità costituzionale sotto diversi profili:
Articolo 24 Cost. (Diritto di difesa): L’assenza di contraddittorio preventivo e la presunzione legale di volontarietà dimissionaria potrebbero comprimere il diritto di difesa del lavoratore.
Articolo 41 Cost. (Libertà di iniziativa economica): La norma potrebbe risultare lesiva dell’equilibrio contrattuale, attribuendo al datore di lavoro un potere di risoluzione del rapporto svincolato dalle garanzie previste per il licenziamento.
Principi civilistici: L’istituto appare in tensione con il principio dell’irrilevanza del silenzio e dell’inerzia nel diritto civile.
Inversione dell’onere probatorio
La disciplina determina un’inversione dell’onere probatorio gravosa per il lavoratore, chiamato a dimostrare l’esistenza di cause di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro che abbiano impedito la comunicazione dei motivi dell’assenza.
Implicazioni pratiche
Effetti previdenziali e assistenziali
Le dimissioni per fatti concludenti comportano la perdita del diritto alla NASpI, configurandosi come dimissioni volontarie. Tale conseguenza rappresenta uno degli elementi più critici dell’istituto, considerando l’impatto sociale delle prestazioni di disoccupazione.
Ripristino del rapporto di lavoro
In caso di accertamento dell’inefficacia della risoluzione da parte dell’ITL, il lavoratore acquisisce il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro. Tale competenza è riservata all’autorità giudiziaria o alle parti mediante accordo.
Dal ripristino derivano conseguenze economiche per il datore di lavoro:
- Obbligo contributivo per tutto il periodo riconosciuto
- Risarcimento danni al lavoratore
- Possibili sanzioni amministrative
Conclusioni
L’introduzione delle dimissioni per fatti concludenti rappresenta un tentativo di affrontare fenomeni di abuso nella fruizione delle prestazioni previdenziali.
Il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro emerge come elemento centrale e delicato. La natura discrezionale dell’intervento ispettivo, rischia di creare disparità di trattamento e di compromettere l’effettività delle tutele del lavoratore.
Le problematiche evidenziate suggeriscono la necessità di interventi correttivi che rafforzino il ruolo dell’INL, rendendone vincolante l’intervento e prevedendo un vero contraddittorio preventivo tra le parti. Tale modifica garantirebbe un migliore bilanciamento tra le esigenze di certezza del rapporto di lavoro e la tutela del lavoratore.
La prassi applicativa dei prossimi mesi sarà determinante per verificare se l’istituto riuscirà a semplificare e prevenire degli abusi senza compromettere l’equilibrio del sistema di tutele del lavoratore che caratterizza il diritto del lavoro.
Hai subito la cessazione del rapporto per fatti concludenti?
Contattaci per verificare se puoi ottenere il ripristino del tuo posto di lavoro.
LINK PER APPROFONDIRE
Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 19 (G.U. n. 302 del 28 dicembre 2024)
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26, comma 7-bis
INL, Nota prot. n. 579 del 22 gennaio 2025
INL, Nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025









