Con la Circolare n. 60 del 21 maggio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative sul Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge.
La disciplina attua l’articolo 23 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateale dei debiti contributivi non ancora affidati all’Agente della riscossione fino a 60 rate mensili.
L’obiettivo è favorire il rientro in regolarità dei contribuenti in temporanea difficoltà economico-finanziaria, assicurando al tempo stesso la riscossione dei crediti previdenziali.
Pagamento dilazionato dei debiti contributivi
La dilazione può essere concessa per regolarizzare contributi dovuti a titolo di omissione o evasione e relativi accessori di legge, purché alla data della domanda non sia ancora stato formato l’avviso di addebito INPS ex articolo 30 del D.L. n. 78/2010.
Rientrano anche i debiti in gestione presso gli uffici legali dell’Istituto, ferme restando le attività già avviate per il rientro in bonis del debitore.
| Importo del debito | Numero massimo di rate |
| Fino a euro 500.000 | 36 rate mensili |
| Da euro 500.001 | 60 rate mensili |
Il presupposto è una situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria temporanea, idonea a rendere plausibile un percorso di riequilibrio.
Potere decisionale
Il Regolamento individua due livelli di competenza.
| Competenza | Ambito decisionale |
| Direttori provinciali, di Filiale metropolitana o provinciale | Domande fino a 36 rate e fino a euro 500.000; annullamento e revoca |
| Direttori regionali o di Coordinamento metropolitano | Domande fino a 60 rate per importi superiori a euro 500.000 |
Se sono coinvolte più Strutture territoriali, decide quella che gestisce il credito di importo maggiore, tenendo conto delle valutazioni istruttorie delle altre sedi interessate.
Il numero di rate non è automatico: l’INPS valuta la tipologia del contribuente, l’importo dovuto, la situazione contributiva pregressa, il contesto sociale e territoriale e la temporaneità della difficoltà dichiarata.
Debiti oggetto della dilazione
La richiesta può riguardare l’intera esposizione debitoria del contribuente, identificato dal codice fiscale, verso le Gestioni amministrate dall’INPS.
Sono compresi i debiti derivanti da:
- mancato o ritardato pagamento di contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie;
- mancato pagamento connesso a denunce omesse, non veritiere o rilevate da attività ispettiva o d’ufficio;
- comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
- comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate dall’INPS.
Possono rilevare anche situazioni contingenti ed eccezionali, tra cui adempimenti previsti dai CCNL, crisi aziendali, riconversioni, ristrutturazioni, integrazione salariale straordinaria, mancato pagamento di crediti verso soggetti pubblici o privati e fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria.
Restano esclusi dall’esposizione complessiva i debiti dei datori di lavoro domestico e degli iscritti al Fondo clero, gestibili autonomamente.
Seconda dilazione
È prevista la possibilità di accedere a una seconda dilazione anche in presenza di un piano già accordato, quando la difficoltà economico-finanziaria perduri o sopravvengano ulteriori situazioni contingenti.
La richiesta può riguardare:
- partite conosciute dopo l’emissione del primo piano;
- debiti maturati prima o dopo la domanda già presentata;
- contribuzione corrente maturata successivamente.
L’accesso è ammesso solo se, nei sei mesi precedenti, non siano stati adottati provvedimenti di revoca in nessuna Gestione INPS riferibile al medesimo codice fiscale.
Con due piani attivi non è possibile presentare un’ulteriore istanza, salvo estinzione anticipata di uno di essi mediante pagamento integrale delle rate residue.
Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza
L’accesso a una procedura di regolazione della crisi determina la decadenza dalle dilazioni già accordate e ancora in corso; i crediti residui restano assorbiti nella procedura.
In presenza di accordi di ristrutturazione, piani soggetti a omologazione o concordati preventivi in continuità, può essere concessa una nuova dilazione per i debiti maturati dopo l’omologazione.
Nei casi di amministrazione straordinaria, liquidazione giudiziale o liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all’esercizio dell’impresa, la rateazione può riguardare i debiti maturati durante la prosecuzione dell’attività.
Presentazione della domanda di dilazione
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite il Cassetto previdenziale del contribuente, anche tramite intermediario abilitato.
L’istanza deve essere unica e riferita all’intera esposizione verso le Gestioni INPS interessate. Prima della definizione, assume rilievo il consolidamento dell’estratto debitorio, anche tramite la procedura Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale, per individuare le partite da inserire nel piano e quelle da normalizzare.
Il contribuente deve indicare il debito da rateizzare, le Gestioni coinvolte, il numero di rate richieste, le dichiarazioni previste dal Regolamento e l’impegno al pagamento delle rate e della contribuzione corrente.
Dichiarazioni e impegni del debitore
I crediti oggetto di contestazione amministrativa o giudiziaria possono restare esclusi dalla domanda, a tutela del diritto di difesa.
Per le somme inserite nell’istanza, invece, il debitore deve riconoscere espressamente e incondizionatamente il credito INPS, rinunciando alle eccezioni che possano incidere sull’esistenza o sull’azionabilità dello stesso.
Il contribuente deve inoltre prendere atto che la concessione non determina novazione dell’obbligazione originaria e comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data della domanda.
Resta fermo che il pagamento dilazionato delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori non esclude l’attivazione del procedimento sanzionatorio amministrativo o penale, quando previsto.
Definizione della domanda, istruttoria e pagamento della prima rata
Il procedimento deve concludersi entro 20 giorni di calendario dalla presentazione della domanda.
| Fase | Termine |
| Istruttoria e consolidamento del debito | 10 giorni di calendario |
| Pagamento della prima rata dopo l’emissione del piano | 10 giorni di calendario |
L’accettazione avviene con il versamento della prima rata entro il termine indicato. Solo da tale momento la dilazione si considera attivata e può rilevare ai fini della regolarità contributiva.
Il mancato o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento; in tale ipotesi, i debiti oggetto della domanda non possono essere riproposti in una nuova istanza e potranno essere recuperati tramite avviso di addebito.
Particolare attenzione va posta alla contribuzione corrente che scade tra la presentazione della domanda, la conclusione dell’istruttoria e il pagamento della prima rata: il mancato versamento può impedire il perfezionamento del piano.
Determinazione del numero delle rate e modalità di pagamento
La Struttura INPS competente determina il numero delle rate tenendo conto della tipologia di contribuente, del valore dell’esposizione e della situazione contributiva antecedente alla difficoltà dichiarata.
Le rate successive alla prima scadono mensilmente, all’ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza iniziale.
Non è ammesso il pagamento mediante compensazione. Il contribuente deve dimostrare concreta solvibilità con versamenti effettivi.
Il ritardo comporta l’applicazione delle ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili. Resta possibile estinguere anticipatamente il piano mediante pagamento integrale del debito residuo.
Permanenza della dilazione e revoca
Per tutta la durata del piano, il contribuente deve rispettare due condizioni:
- pagamento regolare delle rate accordate;
- versamento regolare della contribuzione corrente mensile o periodica.
Il pagamento delle sole rate non è sufficiente se, nel frattempo, vengono omessi i contributi correnti.
La revoca interviene in particolare quando:
- non viene versata la contribuzione corrente e non si accede alla seconda dilazione;
- sono omesse o pagate solo parzialmente tre rate successive alla prima, anche non consecutive;
- con meno di tre rate non pagate o parzialmente pagate, siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata.
In caso di revoca, i crediti residui e l’eventuale contribuzione corrente omessa possono essere affidati al recupero coattivo tramite avviso di addebito.
Piano di rientro
Il Regolamento prevede che la contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione previdenziale possa essere versata attraverso un piano di rientro, in alternativa al pagamento in unica soluzione.
L’INPS precisa che l’istituto sarà disciplinato con apposita circolare.
Definitività dei provvedimenti e tutela del credito
I provvedimenti adottati dall’INPS sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso ricorso amministrativo.
La presentazione della domanda non impedisce all’Istituto di adottare iniziative a tutela del credito, sia in attesa della decisione sia durante lo svolgimento del piano concesso.
Indicazioni operative per le aziende
Le aziende con esposizioni contributive devono verificare preventivamente:
- i debiti ancora in fase amministrativa;
- le eventuali partite contestate;
- le evidenze presenti nella procedura Ve.R.A.;
- la sostenibilità del piano;
- il pagamento della contribuzione corrente;
- il rispetto delle scadenze;
- l’eventuale ricorso alla seconda dilazione per evitare la revoca.
È opportuno evitare domande non adeguatamente istruite, poiché il mancato perfezionamento o la revoca possono incidere sulla posizione aziendale e determinare il recupero coattivo del credito.
Conclusioni
La Circolare INPS n. 60/2026 introduce un sistema più flessibile, soprattutto per i debiti superiori a euro 500.000, per i quali è ora possibile accedere a piani fino a 60 rate mensili senza il precedente meccanismo autorizzatorio ministeriale.
La maggiore apertura non deve però essere letta come una sanatoria generalizzata. La dilazione resta subordinata alla temporaneità della difficoltà economico-finanziaria, alla correttezza della domanda, alla regolarità della contribuzione corrente e al puntuale pagamento delle rate.
Le aziende interessate devono quindi valutare tempestivamente l’accesso alla dilazione INPS, soprattutto quando il debito non sia ancora stato affidato all’Agente della riscossione. Il punto operativo più delicato resta la gestione dei contributi correnti durante il piano: l’omesso versamento può determinare la revoca anche quando le rate risultino regolarmente pagate.
La disciplina consente maggiore gradualità nel pagamento, ma impone una gestione rigorosa della posizione contributiva complessiva.
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.Per le istruzioni operative, fiscali e contabili, la circolare fornisce indicazioni precise anche per i datori di lavoro.









