Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS supera il precedente orientamento applicativo introducendo una novità nella gestione della certificazione di malattia: il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato può essere riconosciuto ai fini della tutela previdenziale anche quando la visita medica è effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
La regola generale sulla decorrenza
Ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale, resta fermo il principio generale secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro.
La corretta individuazione del primo giorno dell’evento assume particolare importanza perché incide su:
- sul computo dei primi tre giorni di carenza;
- sulle percentuali di indennizzo;
- sulla determinazione del periodo massimo assistibile;
- sull’applicazione di eventuali sanzioni connesse alla malattia, ad esempio in caso di assenza alla visita medica di controllo.
Cosa prevedeva l’INPS
L’Istituto ammetteva, in determinate circostanze, il riconoscimento previdenziale del giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato.
La possibilità era collegata alle ipotesi nelle quali il medico curante indicava nel certificato la data del giorno precedente nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, in relazione alla visita domiciliare.
Il riconoscimento veniva invece escluso quando:
- la data dichiarata risultava anteriore di oltre un giorno rispetto al rilascio;
- il giorno precedente era un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale;
- la visita veniva effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
La novità dal 4 settembre 2026
A decorrere dalla pubblicazione della circolare, l’INPS riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato quando la visita è stata effettuata in ambulatorio.
La novità tiene conto dell’evoluzione dell’assistenza sanitaria territoriale e, in particolare, delle difficoltà organizzative che possono impedire al medico di medicina generale di visitare il lavoratore nella stessa giornata in cui viene richiesto l’intervento. L’INPS richiama, tra gli elementi alla base del nuovo orientamento, la diminuzione del numero dei medici, l’aumento dei carichi di lavoro e la diffusione degli accessi programmati agli ambulatori.
Attenzione alle giornate escluse
L’estensione non opera senza limiti.
Il giorno precedente non può essere riconosciuto quando coincide con:
- sabato;
- domenica;
- festività infrasettimanale.
.
In tali giornate, secondo l’INPS, il lavoratore può infatti avvalersi del servizio di continuità assistenziale.
Impatto per aziende e uffici del personale
La novità è particolarmente significativa nella gestione operativa delle assenze.
In presenza di un certificato medico redatto il giorno successivo all’effettivo inizio della malattia, la sola circostanza che la visita sia avvenuta presso l’ambulatorio non determina più automaticamente l’esclusione del giorno precedente dalla tutela previdenziale.
Diviene necessario prestare particolare attenzione alla data di decorrenza riconosciuta dall’INPS, soprattutto perché l’individuazione del primo giorno dell’evento può incidere sulla carenza, sulla durata dell’assenza e sul relativo trattamento economico.
Conclusioni
Con la Circolare n. 92/2026 l’INPS adegua la disciplina della certificazione di malattia alle attuali modalità organizzative dell’assistenza sanitaria, ampliando la tutela dei lavoratori e superando la precedente distinzione tra visita domiciliare e visita ambulatoriale ai fini del riconoscimento del giorno immediatamente precedente. Per i datori di lavoro si rende opportuno aggiornare le procedure interne di verifica e gestione dei certificati di malattia, evitando di considerare automaticamente scoperto il giorno precedente alla certificazione soltanto perché la visita è stata effettuata presso lo studio del medico curante.
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