Premessa
Con il Decreto n. 332 del 13 aprile 2026, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 ha approvato la documentazione tecnica, operativa e privacy necessaria per l’utilizzo del Badge di cantiere digitale nei cantieri edili della ricostruzione del sisma 2016 e riguarda i territori delle Regioni: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il nuovo sistema si inserisce nel quadro delle misure di controllo, sicurezza, legalità e innovazione previste per i cantieri della ricostruzione post-sisma 2016.
Decorrenza operativa
Il Badge di cantiere digitale è operativo dal 13 maggio 2026.
L’avvio interessa, in una prima fase, i cantieri individuati ai commi 3 e 4 dell’art. 6 dell’Ordinanza n. 216/2024 (in particolare quelli di maggiori dimensioni). Successivamente, l’applicazione sarà estesa agli altri cantieri secondo il percorso progressivo per scaglioni già previsto dalla medesima Ordinanza.
Le imprese affidatarie, esecutrici, appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nei cantieri della ricostruzione devono quindi verificare tempestivamente se il proprio cantiere rientra nella prima fase applicativa o nei successivi scaglioni di estensione.
Ambito territoriale e cantieri interessati
La misura riguarda i cantieri della ricostruzione pubblica e privata relativi agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Il sistema nasce come sperimentazione nell’ambito del cratere sisma 2016 e costituisce un modello destinato a essere progressivamente valorizzato anche a livello nazionale.
Finalità del Badge di cantiere
Il Badge di cantiere digitale è finalizzato a rafforzare il controllo delle presenze nei cantieri e a migliorare il presidio di legalità e sicurezza.
In particolare, lo strumento consente di:
- monitorare in modo trasparente le presenze nei cantieri;
- rafforzare la tutela dei lavoratori;
- prevenire fenomeni di irregolarità;
- contrastare possibili infiltrazioni criminali;
- garantire maggiore tracciabilità della manodopera;
- migliorare il coordinamento tra imprese, Casse Edili/Edilcasse, CNCE, Commissario Straordinario e autorità competenti;
- favorire l’aggiornamento automatico del Settimanale di Cantiere.
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La misura assume particolare rilievo in una fase in cui la ricostruzione comporta un rilevante impiego di risorse pubbliche, numerosi cantieri attivi e una significativa presenza di imprese, lavoratori e soggetti coinvolti nelle filiere di appalto e subappalto.
Soggetti interessati
Il Badge deve essere utilizzato dai soggetti che intervengono nei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016.
Sono interessati, in particolare:
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori in distacco;
- lavoratori somministrati;
- personale impiegato in appalto;
- personale impiegato in subappalto.
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Il Badge di cantiere digitale deve essere fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco e in somministrazione, che lavorano nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato.
Il rilascio del Badge avviene attraverso il sistema delle Casse Edili/Edilcasse, integrate con la CNCE e con la piattaforma GE.DI.SI. Le imprese interessate devono trasmettere i dati necessari dei lavoratori e degli operatori presenti in cantiere secondo le procedure previste dalla Cassa Edile/Edilcassa competente. Una volta completate le verifiche e l’associazione al cantiere di riferimento, il Badge viene reso disponibile in formato digitale e può essere utilizzato tramite le applicazioni abilitate per la registrazione degli accessi e delle presenze.
Funzionamento del sistema
Il Badge è uno strumento personale di identificazione, anche in formato digitale, collegato alla piattaforma GE.DI.SI. e al sistema delle Casse Edili/Edilcasse e della CNCE.
Attraverso la lettura del Badge vengono registrati:
- identificativo del Badge;
- data e ora di accesso;
- coordinate GPS del dispositivo utilizzato per la lettura;
- cantiere di riferimento;
- collegamento con il CUP del cantiere.
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È prevista una modalità eccezionale di timbratura virtuale, utilizzabile solo nei casi in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a usare il Badge (es. dimenticanza). Non costituisce modalità ordinaria e non può sostituire sistematicamente la timbratura tramite NFC o QR Code. In tale ipotesi, l’identificazione avviene tramite documento di riconoscimento e verifica da parte del referente incaricato.
Referente di cantiere e referente delle timbrature
Ogni operatore economico deve nominare un Referente di cantiere, incaricato di gestire il Settimanale di Cantiere.
È inoltre prevista la figura del Referente delle timbrature, cioè il soggetto incaricato di registrare gli accessi mediante l’App Badge Cantiere.
Il referente delle timbrature deve rispettare precise istruzioni operative, tra cui:
- utilizzare l’App esclusivamente per la gestione delle timbrature;
- non utilizzare i dati personali per fini personali o non autorizzati;
- non copiare, fotografare, salvare o archiviare dati raccolti tramite l’App;
- non creare archivi paralleli;
- non trasmettere dati tramite canali non autorizzati;
- proteggere smartphone o tablet utilizzati;
- non condividere le credenziali di accesso;
- effettuare il logout al termine dell’utilizzo;
- segnalare tempestivamente errori, anomalie, furti, smarrimenti o accessi non autorizzati.
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Il mancato rispetto delle istruzioni può comportare responsabilità disciplinari e violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Collegamento con il Settimanale di Cantiere
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina è il collegamento tra Badge digitale e Settimanale di Cantiere.
L’Ordinanza n. 216/2024, richiamata dal Decreto n. 332/2026, prevede che il Settimanale di Cantiere contenga, per ciascuna settimana:
- dati delle imprese presenti sul cantiere;
- dati relativi alla forza lavoro;
- indicazione dell’applicazione del CCNL edilizia;
- dati relativi ai mezzi presenti;
- dati relativi al Badge di cantiere digitale.
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Il flusso informativo generato dalle letture del Badge comporta l’aggiornamento automatico del Settimanale di Cantiere.
Sul piano operativo, questo comporta una maggiore attenzione nella correttezza dei dati inseriti, nella gestione delle anagrafiche e nella coerenza tra presenze effettive e informazioni comunicate.
Profili privacy
Il Decreto n. 332/2026 approva la documentazione privacy necessaria all’utilizzo del sistema, composta dalla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), dall’informativa privacy per gli utenti dell’App Badge Cantiere, dalle istruzioni operative per i referenti delle timbrature e dai modelli contrattuali per la regolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.
Il Commissario Straordinario è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante la piattaforma GE.DI.SI..
Le Casse Edili/Edilcasse, Fintecna S.p.A., la CNCE e gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento del sistema partecipano al trattamento dei dati con ruoli differenziati, definiti in base alle rispettive competenze e attività. In particolare, possono operare quali responsabili del trattamento per conto del Commissario Straordinario, quali sub-responsabili incaricati di specifiche attività tecniche o organizzative, ovvero quali autonomi titolari del trattamento per i dati gestiti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e dei propri obblighi normativi. I rapporti tra i diversi soggetti sono disciplinati mediante appositi atti e accordi che individuano responsabilità, istruzioni operative e misure di sicurezza da adottare.
Dati personali trattati
Il sistema comporta il trattamento di dati personali relativi ai soggetti che accedono ai cantieri.
Tra i dati trattati rientrano:
- dati anagrafici;
- immagine/fotografia associata al Badge;
- impresa di appartenenza;
- data di inizio del rapporto;
- qualifica lavorativa;
- Cassa Edile/Edilcassa;
- coordinate GPS dello strumento utilizzato per la lettura;
- data e ora di accesso al cantiere;
- dati relativi al Settimanale di Cantiere;
- documento di riconoscimento, solo in caso di timbratura virtuale.
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Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità previste; il rifiuto determina l’impossibilità di accedere ai cantieri.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati non si fonda sul consenso del lavoratore.
La base giuridica è individuata:
- nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR;
- nell’adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 35, comma 8-bis, del D.L. n. 189/2016, che impone l’adozione di misure di controllo, sicurezza e innovazione nei cantieri, incluse forme di monitoraggio dei flussi di manodopera tramite tecnologie innovative.
Rapporto con lo Statuto dei Lavoratori
La documentazione approvata affronta anche il tema del possibile controllo a distanza.
Secondo l’impostazione del Decreto, il Badge non è configurato come strumento di monitoraggio continuo dell’attività lavorativa, poiché registra dati limitati all’accesso al cantiere, quali luogo, data e ora.
La documentazione richiama l’art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, relativo agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Resta comunque necessario che le imprese utilizzino le informazioni raccolte esclusivamente per le finalità previste, evitando qualsiasi impiego improprio, eccedente o non autorizzato.
Fase di monitoraggio
Il Decreto n. 332/2026 prevede una fase di monitoraggio e analisi fino al 31 dicembre 2026, finalizzata alla progressiva ottimizzazione e semplificazione dei processi applicativi, con il supporto del Comitato di coordinamento previsto dall’art. 4 dell’Ordinanza n. 216/2024. Si precisa che tale fase non sospende né differisce gli obblighi di adeguamento: le imprese rientranti nella prima fase rimangono tenute all’utilizzo del Badge dalla data di avvio.
Questa fase servirà a valutare eventuali criticità operative e a individuare possibili miglioramenti nelle modalità di utilizzo del Badge.
Cosa devono fare le imprese
Le imprese coinvolte nei cantieri della ricostruzione devono verificare tempestivamente la propria posizione rispetto al nuovo sistema.
Checklist operativa
| Attività | Azione |
| Verifica del cantiere | Accertare se il cantiere rientra tra quelli interessati dalla prima fase o dai successivi scaglioni |
| Coordinamento con Cassa Edile/Edilcassa | Verificare procedure di emissione e gestione dei Badge |
| Dati dei lavoratori | Controllare correttezza di anagrafiche, qualifiche, rapporti e imprese di appartenenza |
| Referente di cantiere | Individuare il soggetto incaricato della gestione del Settimanale di Cantiere |
| Referente delle timbrature | Individuare e istruire chi utilizzerà l’App |
| Dispositivi | Verificare smartphone/tablet, accessi e funzionalità dell’App |
| Privacy | Assicurare consegna e presa visione delle informative previste |
| Procedure interne | Gestire anomalie, dimenticanza Badge, timbratura virtuale e malfunzionamenti |
| Formazione | Istruire i referenti sulle regole operative e privacy |
| Controlli | Verificare coerenza tra presenze effettive, Badge e Settimanale di Cantiere |
Conclusioni
Il Badge di cantiere digitale rappresenta un passaggio rilevante nel sistema di controllo dei cantieri della ricostruzione post-sisma 2016.
La misura è operativa dal 13 maggio 2026 e interessa, in prima fase, i cantieri di maggiori dimensioni, con successiva estensione progressiva agli altri cantieri.
Per le imprese, non si tratta di un mero adempimento formale, ma di un sistema integrato che incide su:
- accessi in cantiere;
- tracciabilità della manodopera;
- legalità;
- sicurezza;
- corretta gestione del Settimanale di Cantiere;
- trattamento dei dati personali.
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Il mancato adeguamento espone le imprese alle conseguenze previste dal quadro sanzionatorio del D.L. n. 189/2016 e della normativa in materia di lavoro irregolare, DURC e protezione dei dati personali. Si raccomanda pertanto di intervenire tempestivamente.
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.Per le istruzioni operative, fiscali e contabili, la circolare fornisce indicazioni precise anche per i datori di lavoro.









