ABSTRACT
Le ordinanze gemelle della Cassazione, Sez. Lavoro, nn. 23852 e 23858 del 5 settembre 2024 segnano una svolta nell’interpretazione delle condotte extralavorative durante la malattia, abbandonando il formalismo prescrittivo per una valutazione caso per caso fondata sulla compatibilità concreta tra attività svolta e stato patologico.
I due casi paradigmatici: calcio sì, calcio no
Caso 1 – Il calciatore (Cass. n. 23852/2024): un lavoratore certificato malato partecipa a una partita di calcio ufficiale in un campionato regionale. La Cassazione conferma il licenziamento rilevando incompatibilità oggettiva tra attività agonistica e impossibilità di lavorare, simulazione della malattia e lesione del vincolo fiduciario.
Caso 2 – L’operatrice ospedaliera (Cass. n. 23858/2024): una dipendente in malattia svolge normali attività quotidiane (spesa, accompagnare i figli, eventi sociali). La Suprema Corte annulla il licenziamento: le attività sono compatibili con la patologia, prive di intento fraudolento e non ledono il rapporto fiduciario.
Il confronto rivela il principio cardine: non esistono attività vietate in assoluto, ma comportamenti incompatibili rispetto alla specifica condizione patologica e al contesto.
Il quadro normativo: diritti e doveri in equilibrio
Il sistema si fonda su un bilanciamento dinamico tra:
Tutele del lavoratore:
- Art. 32 Cost. (diritto alla salute)
- Art. 2110 c.c. (conservazione del posto durante la malattia)
- Art. 2087 c.c. (obbligo datoriale di tutela psicofisica)
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Doveri del lavoratore:
- Artt. 1175 e 1375 c.c. (correttezza e buona fede)
- Art. 2104 c.c. (diligenza)
- Art. 2105 c.c. (fedeltà)
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La malattia sospende la prestazione ma non il vincolo fiduciario, che resta presidio essenziale del rapporto. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 10598/2020, Cass. n. 3677/2018), la lesione di questo vincolo può giustificare il licenziamento anche senza danno patrimoniale immediato.
Malattia come incapacità specifica, non assoluta
La Cassazione ha progressivamente ridefinito il concetto giuridico di malattia: non più inabilità totale, ma incapacità funzionale specifica rispetto alle mansioni (Cass. n. 17221/2019, Cass. n. 8784/2022).
Conseguenze pratiche:
- Un muratore con ernia lombare può essere incapace di sollevare pesi ma in grado di camminare
- Una cassiera con tunnel carpale può essere impossibilitata a usare ripetutamente le mani ma capace di altre attività
- Il lavoratore non è “confinato a letto” ma può svolgere attività compatibili con la patologia
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Test di compatibilità:
- Rivela simulazione o esagerazione della malattia?
- L’attività è obiettivamente compatibile con la diagnosi?
- Può compromettere o ritardare la guarigione?
I quattro parametri di valutazione
Le ordinanze sistematizzano i criteri per valutare la legittimità della condotta:
1. Compatibilità oggettiva
Valutazione medico-legale del nesso tra patologia e attività. Elementi rilevanti: natura della malattia, limitazioni funzionali, intensità dell’attività, comparazione con le mansioni.
Esempio: Cass. n. 15134/2021 ha ritenuto incompatibile la partecipazione a una gara ciclistica di 100 km da parte di un dipendente certificato per “stato ansioso”, rilevando che l’impegno psicofisico superava quello delle normali mansioni d’ufficio.
2. Obbligo di non pregiudicare la guarigione
Si configura un illecito di pericolo: la responsabilità sorge anche senza danno effettivo, se l’attività è potenzialmente pregiudizievole. Basta che la condotta crei un rischio concreto per il recupero.
3. Buona fede e correttezza
Rileva l’intento del lavoratore e la percezione della condotta. Indicatori di malafede: sistematicità, finalità economica, occultamento, organizzazione incompatibile con lo stato di malattia.
Esempio: Cass. n. 7380/2019 ha confermato il licenziamento di un dipendente in malattia per depressione che gestiva attivamente un’attività commerciale parallela, rilevando non solo incompatibilità oggettiva ma evidente malafede.
4. Proporzionalità della sanzione
Anche accertata l’illegittimità, il licenziamento deve essere proporzionato alla gravità dell’inadempimento. Il giudice valuta: intensità della lesione fiduciaria, precedenti disciplinari, conseguenze per il datore, alternative sanzionatorie.

Poteri di controllo e limiti
L’art. 5 L. 300/1970 vieta al datore controlli sanitari diretti, ma la giurisprudenza ammette investigazioni private su comportamenti extralavorativi, a condizioni rigorose (Cass. n. 12689/2023):
- Fondato sospetto documentabile
- Incarico scritto con oggetto e limiti definiti
- Rispetto della dignità (no pedinamenti invasivi)
- Proporzionalità del controllo
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Cass. n. 18421/2023 ha dichiarato illegittimo un licenziamento fondato su indagini di 15 giorni consecutivi con pedinamenti continui, ritenendo il controllo sproporzionato e lesivo della dignità.
Onere della prova: sul datore grava la dimostrazione
Le ordinanze consolidano l’orientamento favorevole al lavoratore (art. 2697 c.c. e art. 5 L. 604/1966):
Il datore deve provare:
- Effettivo svolgimento dell’attività contestata
- Incompatibilità oggettiva con la patologia
- Idoneità a ledere il vincolo fiduciario
- Proporzionalità della sanzione
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Non bastano mere presunzioni, incompatibilità apparente o prove deboli. Serve prova documentale rigorosa del nesso tra condotta e lesione fiduciaria.
Questioni ancora aperte
Restano irrisolti interrogativi rilevanti:
- Confine vita privata: fino a che punto il datore può sindacare scelte personali extralavorative?
- Social media: pubblicare foto di attività durante la malattia integra lesione fiduciaria anche se l’attività è compatibile?
- Smart working: un dipendente in malattia può lavorare da remoto per altro datore?
- Volontariato: prestare servizio volontario è sempre legittimo?
- Malattie psichiche: come valutare attività sociali quando la socialità può essere terapeutica?
Indicazioni operative
Per i datori:
- Conferire incarichi investigativi solo con fondato sospetto e mandato scritto
- Raccogliere prove documentali rigorose
- Acquisire valutazioni medico-legali
- Valutare sanzioni proporzionate
Per i lavoratori:
- Astenersi da attività apparentemente incompatibili
- Legittime: commissioni quotidiane, vita sociale ordinaria, brevi passeggiate
- Rischiose: sport agonistici, attività lavorative alternative, viaggi impegnativi
- In caso di dubbio, consultare il medico curante
Per i consulenti:
- Favorire soluzioni conciliative stragiudiziali
- Privilegiare analisi del caso concreto
- Acquisire documentazione medica dettagliata
- Valutare congiuntamente compatibilità oggettiva e profilo fiduciario
Vuoi sapere come comportarti durante un periodo di malattia?
Vuoi sapere come comportarti durante un periodo di malattia?
Conclusioni: verso un diritto del lavoro “situazionale”
La Cassazione, nel privilegiare un approccio casistico e relazionale, sembra segnare il passaggio da un diritto del lavoro fondato su regole rigide a un diritto di principi, in cui la fiducia contrattuale e la ragionevolezza applicativa diventano criteri di legittimazione del potere disciplinare. Tale mutamento introduce un elemento di elasticità interpretativa che, se da un lato consente una tutela più personalizzata, dall’altro accresce il rischio di disomogeneità applicative e di soggettivizzazione del giudizio.
La tensione tra certezza del diritto e giustizia del caso concreto si colloca così al centro del dibattito contemporaneo: il giudice, chiamato a bilanciare interessi costituzionali contrapposti – salute, libertà personale, libertà d’impresa – assume un ruolo di co-autore del diritto, costruttore di equilibri più che mero interprete di regole.
In questo quadro, le ordinanze del 2024 rappresentano non solo un punto di arrivo ma un banco di prova per la tenuta del paradigma fiduciario. La sfida per la dottrina e per la giurisprudenza di merito sarà quella di evitare che la flessibilità del criterio casistico degeneri in discrezionalità, preservando l’idea di un diritto del lavoro capace di adattarsi alle trasformazioni sociali senza rinunciare alla coerenza dei principi fondativi: dignità, buona fede, proporzionalità e tutela della persona.
Un aspetto procedurale rilevante riguarda l’affissione del codice disciplinare ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, normalmente condizione di validità delle sanzioni. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. n. 528/2020, Cass. n. 18823/2018) ha chiarito che l’affissione non è necessaria quando l’illecito sia immediatamente percepibile dal lavoratore. Nel contesto della malattia, comportamenti fraudolenti come partecipare a competizioni sportive dichiarandosi impossibilitati a lavorare, o svolgere attività lavorativa parallela, costituiscono violazioni dei doveri di correttezza e buona fede che il lavoratore deve riconoscere come illecite indipendentemente da una previa codificazione scritta. L’eccezione non si estende a condotte borderline o violazioni organizzative specifiche, per le quali l’affissione rimane presidio di garanzia.









