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Nuove disposizioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro: pubblicato il Messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025

L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, fornendo chiarimenti e istruzioni operative in merito all’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce una nuova disciplina per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata.

Le principali novità introdotte

La nuova normativa modifica il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 26, con le seguenti disposizioni:

  • Se un lavoratore risulta assente ingiustificato oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in assenza di tale previsione, per più di 15 giorni consecutivi, il datore di lavoro deve comunicare l’assenza all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
  • L’INL potrà verificare la veridicità della comunicazione.
  • In tale fattispecie, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di dimissioni formali e senza l’applicazione delle consuete procedure di cessazione.
  • Il lavoratore ha la possibilità di dimostrare che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o a un comportamento del datore di lavoro che gli ha impedito di comunicare la propria situazione.

Effetti sulla contribuzione e sulla NASpI

  • La cessazione del rapporto di lavoro in base a questa nuova norma non dà diritto alla NASpI, poiché non rientra tra i casi di cessazione involontaria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
  • Il datore di lavoro non sarà tenuto a versare il contributo di interruzione normalmente previsto per i rapporti a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Nuove istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

Dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, le aziende dovranno segnalare le cessazioni dei rapporti di lavoro derivanti da questa disposizione tramite il flusso Uniemens, utilizzando il nuovo codice “1Y”, che indica la “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.

Implicazioni per aziende e lavoratori

Questa nuova normativa introduce una semplificazione nelle procedure di risoluzione del rapporto di lavoro per assenze prolungate, esonerando i datori di lavoro da alcuni oneri burocratici e contributivi. Tuttavia, il lavoratore ha la possibilità di contestare la risoluzione se riesce a dimostrare di non aver potuto giustificare la propria assenza per cause indipendenti dalla propria volontà.

Le aziende sono invitate a prestare attenzione alle nuove disposizioni e a seguire le istruzioni INPS per la corretta gestione delle cessazioni nei flussi Uniemens.