
INL: CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO NEI CANTIERI EDILI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il Messaggio n. 656/2025, ha fornito chiarimenti in merito all’abrogazione di alcune disposizioni relative ai tesserini di riconoscimento nei cantieri edili, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 17 dicembre 2024, n. 203 sulle disposizioni in materia di lavoro.
La norma ha modificato l’articolo 304, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 36-bis del D.L. 223/2006, che imponevano l’obbligo per i datori di lavoro di fornire ai lavoratori un tesserino di riconoscimento e per i lavoratori di esporlo.
L’abrogazione si giustifica con il fatto che gli obblighi relativi ai tesserini di riconoscimento sono già previsti nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), in particolare:
- Articolo 26, comma 8: il personale impiegato in appalti e subappalti deve essere munito di un tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e nome del datore di lavoro.
- Articolo 20, comma 3: i lavoratori che operano in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento. L’obbligo si estende anche ai lavoratori autonomi.
- Articolo 21, comma 1, lett. c: i componenti di imprese familiari, coltivatori diretti, soci di società semplici nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti devono munirsi di tesserino se operano in ambienti di lavoro con attività in regime di appalto o subappalto.
A seguito di queste modifiche, nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti sanzioni:
- Il datore di lavoro che non fornisce il tesserino ai lavoratori è sanzionato ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 81/2008.
- Il lavoratore che non espone il tesserino è sanzionato ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.
- Il lavoratore autonomo che non si munisce di un tesserino è sanzionato ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008.
- Il lavoratore autonomo che non espone il tesserino è sanzionato ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro sottolinea che le nuove disposizioni non eliminano l’obbligo di identificazione nei cantieri edili, ma si allineano alla normativa vigente. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici devono garantire che i propri lavoratori siano forniti di tesserino e che questo sia esposto durante l’attività lavorativa, al fine di evitare sanzioni.
Gli organi di vigilanza, tra cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, rafforzeranno i controlli nei cantieri per garantire il rispetto della normativa.
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