
CESSAZIONE DELL’ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER AZIENDE IN PROCEDURA CONCORSUALE
Con il Messaggio n. 283, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sulla cessazione dell’esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 8, comma 8-bis, del DL 21 marzo 1988, n. 86. Tale esonero riguarda le aziende sottoposte a procedura concorsuali con prosecuzione dell’esercizio d’impresa che ricorrono agli interventi di integrazione salariale. L’Istituto ha ora definito con maggiore precisione il termine finale di applicazione del beneficio, il cosiddetto muore ad quem .
Negli ultimi anni, la disciplina delle procedure concorsuali è stata riformata.
L’INPS ha riepilogato le condizioni di decorrenza e cessazione dell’esonero in base alla tipologia di procedura concorsuale attivata. L’esonero inizia a decorrere:
- in caso di fallimento con esercizio provvisorio ;
- per il concordato preventivo con continuità aziendale ;
- nel caso di accordi di ristrutturazione del debito ;
- in caso di liquidazione coatta amministrativa ;
- per l’ amministrazione straordinaria.
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