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Chiarimenti INPS sulle Attività Stagionali e sul Contributo Addizionale NASpI

Con il Messaggio n. 269, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti normativi in merito all’applicazione dell’articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, come modificato dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024. Il documento si concentra sulla ridefinizione delle attività stagionali e sul trattamento contributivo per i contratti a tempo determinato.

Novità Principali

1. Ridefinizione delle attività stagionali

Le attività stagionali, oltre a quelle indicate nel DPR n. 1525/1963, includono ora:

  • Attività organizzate per gestire intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno.
  • Esigenze tecnico-produttive o legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, come previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative.

2. Contributo Addizionale NASpI

  • Per i contratti a tempo determinato, rimane dovuto il contributo addizionale NASpI pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  • In caso di rinnovo del contratto, è previsto un incremento di 0,5 punti percentuali.
  • Esenzioni: Il contributo addizionale si applica esclusivamente alle attività definite “stagionali” nel DPR n. 1525/1963. Le attività stagionali ridefinite dalla Legge n. 203/2024 non beneficiano dell’esonero.
Conseguenze e Obblighi per i Datori di Lavoro

Per i lavoratori assunti per attività definite stagionali dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, ma non rientranti nel DPR n. 1525/1963, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. Contributo addizionale NASpI: È obbligatorio versare l’importo aggiuntivo previsto, compreso l’aumento per eventuali rinnovi contrattuali.
  2. Denuncia mensile UniEmens:
    • È necessario indicare nell’elemento Qualifica 3 il valore “S”, che identifica le “Attività stagionali (restanti tipologie)”.
Implicazioni Interpretative

L’INPS ha precisato che l’esenzione contributiva prevista dall’articolo 2, comma 29, lettera b), della Legge n. 92/2012, riguarda esclusivamente le attività elencate nel DPR n. 1525/1963. Pertanto:

  • Le nuove attività stagionali definite dalla Legge n. 203/2024 non godono di tale deroga e sono soggette alla regola generale di contribuzione.
Considerazioni Conclusive

Questa nuova interpretazione normativa conferma la necessità per i datori di lavoro di monitorare attentamente la tipologia delle attività e i contratti applicabili, assicurandosi la corretta gestione contributiva e il rispetto delle normative vigenti.