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Novità legislative in materia di risoluzione del rapporto di lavoro: prime indicazioni operative dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

In data 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha diramato la nota prot. N. 579 con le prime indicazioni operative relative all’art. 19 della Legge n. 203/2024, che introduce importanti modifiche in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata. Ecco i punti salienti del documento:

1. Nuove disposizioni normative

  • L’art. 19 della Legge n. 203/2024 ha integrato l’art. 26 del D.Lgs. n. N. 151/2015 introducendo il comma 7-bis, che prevede:
    • In caso di assenza ingiustificata del lavoratore;
    • Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo dimostrazione di causa di forza maggiore o responsabilità del datore di lavoro.

2. Obblighi del datore di lavoro

  • Comunicazione all’INL: D
    • Dati anagrafici e recapiti del lavoratore.
    • Informazioni relative al rapporto di lavoro (tipologia contrattuale, ultimo giorno di lavoro, ecc.).
    • Modulo standard fornito dall’INL per uniformare le comunicazioni.
  • L’onere della comunicazione è richiesto solo se il datore di lavoro intende far valere l’assenza ai fini della risoluzione del rapporto.

3. Ruolo dell’Ispettorato

  • L’INL, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può avviare verifiche per accertare l’effettiva assenza del lavoratore. Potrà contattare:
    • Lo stesso lavoratore.
    • Colleghi o altre persone che possono fornire elementi utili.
  • Se confermata l’assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro è risolto. Al contrario, in caso di comunicazione mendace o motivi giustificativi comprovati dal lavoratore, la risoluzione non avrà efficacia.

4. Prova contraria del lavoratore

  • Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza (ad esempio, per ricovero ospedaliero).
  • In caso di verifiche favorevoli al lavoratore, l’INL comunicherà la ricostituzione del rapporto.

5. Prospettive future

L’INL si riserva di fornire ulteriori indicazioni in base a eventuali casistiche e problematiche emerse dall’applicazione della norma.