Collegato al lavoro: approvazione del disegno di legge
L’11 dicembre 2024, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1264, noto come Collegato Lavoro, nell’attesa della pubblicazione in G.U. Il Disegno di Legge n. 1264 introduce modifiche significative in materia di lavoro, toccando ambiti come:
- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Semplificazione amministrativa per i ricorsi INAIL e INPS;
- Somministrazione di lavoro e relative deroghe;
- Disciplina del lavoro agile e apprendistato;
- Nuove disposizioni previdenziali e flessibilità nei fondi bilaterali.
La presente circolare esamina i contenuti del provvedimento:
Articolo 1 – Modifiche al D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro)
- Commissione interpelli: istituita presso il Ministero del Lavoro senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Relazione annuale: obbligo per il Ministro del Lavoro di riferire alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Visita medica preassuntiva: introdotta come obbligatoria anche prima dell’assunzione, su indicazione del medico competente.
- Uso dei locali seminterrati: consentito previa comunicazione all’INL con documentazione che attesti il rispetto dei requisiti di sicurezza.
Articolo 2 – Semplificazione dei ricorsi INAIL
- I ricorsi sui premi assicurativi INAIL saranno presentati esclusivamente in via telematica entro 30 giorni dalla notifica.
Considerazione: Questa semplificazione migliorerà l’efficienza delle procedure, ma le aziende devono adeguare tempestivamente i sistemi amministrativi.
Articolo 4 – Ricorsi per infortuni domestici
- I ricorsi sulle prestazioni per infortuni domestici saranno decisi dalla sede territoriale INAIL.
- Termine: 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Articolo 5 – Compatibilità della Cassa Integrazione con altre attività
- Decadenza del diritto alla CIG se il lavoratore svolge attività retribuita senza darne comunicazione preventiva all’INPS.
Articolo 6 – Sospensione termini per liberi professionisti
- Sospensione degli adempimenti per liberi professionisti in caso di:
- Parto o interruzione della gravidanza oltre il 3° mese;
- Assistenza ai figli per ricovero ospedaliero urgente.
Articolo 7 – Fondi di solidarietà bilaterali
- Trasferimento delle risorse dai fondi di integrazione salariale ai nuovi fondi bilaterali istituiti dopo il 1° maggio 2023.
Articolo 9 – Flessibilità dei fondi per formazione e sostegno al reddito
- Permesso l’uso congiunto delle risorse per formazione e integrazione salariale nel settore della somministrazione.
Articolo 10 – Somministrazione di lavoro
- Esclusioni dai limiti per lavoratori:
- Disoccupati da oltre 6 mesi;
- Svantaggiati o molto svantaggiati (definiti dal Regolamento UE n. 651/2014).
Articolo 11 – Interpretazione autentica delle attività stagionali
- Viene chiarito che rientrano nelle attività stagionali anche quelle individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e quelle legate a intensificazioni produttive in specifici periodi dell’anno.
Articolo 13 – Periodo di prova
- Minimo: 2 giorni per contratti < 6 mesi.
- Massimo: 30 giorni per contratti fino a 12 mesi.
Articolo 14 – Comunicazioni per lavoro agile
- Comunicazione obbligatoria entro 5 giorni dall’inizio o modifica del lavoro agile.
Articolo 17 – Contratti misti e regime forfettario
- Deroga alla causa ostativa per professionisti iscritti ad albi con contratti di lavoro subordinato part-time (40-50%).
Articolo 18 – Apprendistato duale
- Possibilità di trasformare il contratto duale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione.
Articolo 19 – Risoluzione automatica del rapporto di lavoro
- Assenza ingiustificata > 15 giorni comporta risoluzione automatica, salvo cause di forza maggiore.
Articolo 20 – Conciliazione in modalità telematica
- I procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del Codice di Procedura Civile, possono essere svolti in modalità telematica e tramite collegamenti audiovisivi.
- Le regole tecniche per l’utilizzo delle tecnologie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Giustizia, entro 12 mesi.
- Fino all’entrata in vigore del decreto, i procedimenti seguiranno le modalità vigenti.
Articolo 23 – Dilazione del pagamento dei debiti contributivi
- L’INPS e l’INAIL potranno concedere ai datori di lavoro la possibilità di rateizzare i debiti contributivi fino a un massimo di 60 rate mensili, secondo criteri definiti da un apposito decreto ministeriale.
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