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Nuove disposizioni sulla patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi nel settore edile

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente pubblicato la nota n. 9326/2024 contenente le prime indicazioni operative sul regime sanzionatorio legato alla cosiddetta “patente a crediti”, introdotta dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e disciplinata dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132.

Cosa prevede la patente a crediti?

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono obbligati a possedere una patente con punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100. La patente è necessaria per garantire la qualificazione e la sicurezza nei cantieri, ed è prevista una soglia minima di 15 crediti per poter continuare le attività.

Sanzioni per irregolarità

Le principali sanzioni includono:

  1. Operare senza patente o con meno di 15 crediti:
    • Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro.
    • Interdizione dalla partecipazione a lavori pubblici per 6 mesi.
    • Allontanamento immediato dal cantiere.
  2. Mancata verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori:
    • Sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro in caso di affidamento dei lavori a soggetti privi di patente.

Eccezioni e periodo transitorio

Durante il periodo transitorio (dal 23 settembre al 31 ottobre 2024), le imprese hanno potuto operare tramite autocertificazione trasmessa via PEC. Inoltre, in caso di decurtazione sotto i 15 crediti, è consentito completare le attività in corso se il 30% del valore del contratto è già stato eseguito.

Implicazioni per i committenti

Dal 1° ottobre 2024, i committenti sono tenuti a verificare il possesso della patente o di titoli equivalenti da parte delle imprese esecutrici, pena l’applicazione delle relative sanzioni.