Chiarimenti sulla Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Novità dal Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro ha recentemente fornito importanti chiarimenti sulla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figura chiave per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’interpello n. 5/2024 risponde a due domande fondamentali che spesso generano dubbi tra le aziende.
Il primo chiarimento riguarda il numero di RLS da nominare nelle aziende con più sedi territoriali. La Commissione ha ribadito che il criterio fondamentale è il concetto di “unità produttiva”, definita come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. Questo significa che ogni unità produttiva autonoma deve considerarsi separatamente ai fini della nomina degli RLS, seguendo questi criteri numerici:
- 1 rappresentante fino a 200 lavoratori
- 3 rappresentanti da 201 a 1.000 lavoratori
- 6 rappresentanti oltre i 1.000 lavoratori
Il secondo chiarimento affronta la questione della scelta del rappresentante nelle aziende con più di 15 dipendenti. La Commissione ha precisato che:
- L’RLS deve essere eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali
- Solo in assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno
Riflessioni particolarmente per le aziende: Questi chiarimenti sono rilevanti per le PMI con più sedi operative. È fondamentale verificare l’effettiva autonomia delle proprie unità produttive per determinare correttamente il numero di RLS necessari. Inoltre, la precisazione sulla designazione attraverso le rappresentanze sindacali sottolinea l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali presenti in azienda.
In conclusione, consigliamo alle aziende di:
- Verificare la propria struttura organizzativa per identificare correttamente le unità produttive autonome
- Controllare il numero attuale di RLS in relazione ai parametri stabilità
- Assicurarsi che le procedure di designazione rispettino il percorso indicato dalla Commissione
- Documentare adeguatamente le procedure di nomina o elezione degli RLS
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