Licenziamento per giusta causa
Il Tribunale di Piacenza con la sentenza n.304/2024, in una causa patrocinata da questo studio, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso il licenziamento per giusta causa irrogato da una società e motivato da due episodi di insubordinazione del lavoratore.
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del lavoratore costituisse grave insubordinazione, tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro. La sentenza, citando diverse pronunce della Corte di Cassazione, richiama la nozione ampia di insubordinazione, che non si limita al rifiuto di eseguire gli ordini, ma include qualsiasi comportamento che possa pregiudicare l’organizzazione aziendale. Il giudice ha inoltre considerato i precedenti disciplinari a carico del lavoratore, che evidenziavano una scarsa attitudine al rispetto delle regole aziendali.
La sentenza in questione offre un’utile analisi sia del concetto di insubordinazione sia della nozione di giusta causa, evidenziando come la valutazione della giusta causa debba essere condotta in modo concreto e individualizzato, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti, tra cui la gravità della condotta, il contesto lavorativo e i precedenti disciplinari.
La sentenza si sofferma, altresì, sulla proporzionalità della sanzione irrogata.
Il licenziamento per giusta causa è una sanzione estrema che deve essere applicata solo in casi di gravi violazioni degli obblighi contrattuali o comportamenti che ledono irreparabilmente il rapporto di fiducia. Il giudice, nel valutare la proporzionalità della sanzione, deve tenere conto di diversi fattori, tra cui la gravità del fatto, l’intenzionalità del lavoratore, i precedenti disciplinari e le previsioni del contratto collettivo.
Nel caso specifico e all’esito dell’istruttoria, il giudice del lavoro ha ritenuto che il licenziamento fosse una sanzione proporzionata alle condotte del lavoratore, considerando la gravità degli episodi di insubordinazione, la sua reiterata mancanza di rispetto per l’autorità del datore di lavoro e dei suoi delegati, i precedenti disciplinari e il danno arrecato al rapporto di fiducia con l’azienda.
Infine ed in relazione alla violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare lamentato dal lavoratore, Il Tribunale, con la sentenza in commento, richiamando l’orientamento consolidato della Suprema Corte, precisa che il datore di lavoro può procedere al licenziamento anche prima della scadenza del termine di cinque giorni previsto dallo Statuto dei Lavoratori, qualora il lavoratore abbia già fornito le sue giustificazioni senza riserve.
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