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Ago

INL: nota sulla diffida amministrativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emesso la Nota n. 1357 del 31 luglio 2024 per fornire le prime indicazioni operative relative al Decreto Legislativo n. 103 del 12 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024. Questo decreto introduce misure di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, e sarà operativo a partire dal 2 agosto 2024.

Ambito di Applicazione

Il decreto si applica ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Introdotta la nozione di “diffida amministrativa”, un invito a sanare le violazioni prima della contestazione formale, distinto dalla diffida prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi

L’articolo 2 del decreto prevede l’introduzione di misure per semplificare gli adempimenti amministrativi, tra cui:

  • Schema standardizzato per il censimento dei controlli.
  • Ricognizione triennale dei controlli effettuati.
  • Elaborazione di un documento di sintesi sui controlli per individuare sovrapposizioni e duplicazioni.

Sistema di Identificazione del Rischio

L’articolo 3 istituisce un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio, che include parametri per definire un livello di rischio basso. Il report certificativo sarà rilasciato da organismi accreditati e inserito nel fascicolo informatico d’impresa.

Fascicolo Informatico d’Impresa

L’articolo 4 richiede alle amministrazioni di consultare e alimentare il fascicolo informatico d’impresa prima di avviare attività di vigilanza, al fine di evitare duplicazioni nei controlli e programmare attività ispettive in base al profilo di rischio.

Principi Generali dei Controlli

L’articolo 5 introduce principi per i controlli alle imprese, tra cui:

  • Pubblicazione di linee guida o FAQ sui siti istituzionali.
  • Programmazione dei controlli con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
  • Divieto di effettuare ispezioni multiple contemporaneamente senza accordo preventivo tra le amministrazioni coinvolte.

Violazioni Sanabili e Non Punibilità per Errore Scusabile

L’articolo 6 prevede che per violazioni con sanzioni pecuniarie inferiori a 5.000 euro, l’organo di controllo diffida l’interessato a sanare la violazione entro 20 giorni. In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue. La diffida amministrativa non si applica a violazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro.

Ulteriori Disposizioni

Gli articoli 7-11 introducono ulteriori misure, tra cui:

  • Richiesta di chiarimenti su obblighi e adempimenti da parte delle associazioni di categoria.
  • Formazione specifica del personale delle PP.AA. sulle competenze digitali e il coordinamento dei controlli.
  • Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo.

Implementazione e Applicazione

Il Decreto Legislativo n. 103/2024 entra in vigore il 2 agosto 2024, con applicazione immediata delle disposizioni, in particolare dell’articolo 6 sulla diffida amministrativa, per gli illeciti accertati da tale data.