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Lug

Inps : indicazione per la richiesta di cig per caldo eccessivo

L’INPS ha rilasciato il Messaggio n. 2736, fornendo dettagli  sulle modalità di richiesta delle prestazioni di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta al caldo eccessivo. Questo messaggio risponde all’eccezionale ondata di calore che sta colpendo l’intero territorio nazionale, influenzando significativamente le attività lavorative.

Dettagli Principali del Messaggio

  1. Richiesta di Integrazione Salariale:
    • I datori di lavoro possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali.
    • Se la sospensione o riduzione delle attività è disposta da un’ordinanza della pubblica autorità, si può invocare la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.
  2. Documentazione Necessaria:
    • Nella relazione tecnica della domanda, i datori di lavoro devono indicare gli estremi dell’ordinanza senza necessità di allegarla.
    • Per richieste causate da “temperature elevate”, è possibile presentare un’istanza unica che tenga conto sia delle ordinanze di sospensione sia delle condizioni meteo avverse.
  3. Valutazione delle Condizioni Climatiche:
    • La prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta se le temperature superano i 35°C, considerando anche la temperatura “percepita” che può essere influenzata da vari fattori come l’uso di attrezzature e il tasso di umidità.
    • La valutazione deve tener conto delle condizioni specifiche delle attività lavorative, specialmente se svolte in ambienti non protetti dal sole o con materiali che generano calore.
  4. Procedure e Scadenze:
    • Le domande devono essere presentate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
    • Non è richiesta l’anzianità di 30 giorni di effettivo lavoro per i lavoratori interessati.
    • I datori di lavoro non devono pagare il contributo addizionale previsto.
  5. Informativa Sindacale:
    • L’informativa sindacale può essere comunicata anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, specificando la durata e il numero dei lavoratori interessati.

Conclusioni

Il Messaggio n. 2736 dell’INPS rappresenta una risposta tempestiva e necessaria alle condizioni climatiche avverse che stanno colpendo l’Italia, fornendo ai datori di lavoro e ai lavoratori strumenti adeguati per affrontare le conseguenze del caldo eccessivo sulle attività lavorative.