
Agenzia entrate: nuove modalità di compensazioni
In data 28 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, in una propria circolare, alcuni chiarimenti circa le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti fiscali, inclusi quelli maturati nei confronti dell’INPS/INAIL.
Ecco un riepilogo delle principali disposizioni normative e degli obblighi vigenti a partire dal 1°luglio 2024:
- Obbligo di utilizzo dei servizi telematici in caso di compensazione:
È esteso l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione orizzontale di crediti di qualsiasi natura e importo.
L’obbligo sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”.
Tale obbligo si estende anche alla compensazione verticale, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, ma solo nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.
La disposizione si applica anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati:
- A titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- A titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2) Esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione in presenza di carichi di importo superiore a 100.000 Euro:
A partire dal 1° luglio 2024, entra in vigore l’ulteriore limite stabilito dall’art.1, comma 94, lettera b) della Legge di Bilancio 2024: in particolare, per i contribuenti che abbiano debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale:
- Dei crediti relativi alle imposte erariali (imposte sui redditi, IVA, imposta di registro);
- Crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, per gli investimenti nel Mezzogiorno, Industria 4.0, dei crediti relativi a bonus edilizi e degli altri crediti di natura agevolativa.
I crediti nei confronti di INPS e INAIL, invece, potranno essere utilizzati in compensazione, anche in presenza di somme affidate all’agente di riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000.
La norma non fa distinzioni riguardo a ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo o provvisorio.
I debiti erariali contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro, a condizione che per gli stessi:
- Sia scaduto il termine di pagamento del debito;
- Non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;
- Non siano in essere piani di rateazione.
Le somme iscritte a ruolo per le quali è stata concessa la rateazione, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, o quando il mancato/tardivo pagamento non ha comportato la decadenza del piano di rateazione.
Ricordiamo che tale disposizione deve essere coordinata con l’art.31, comma 1 del DL. 78/2010, laddove, in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a euro 1.500, ma non superiore a euro 100.000, è esclusa la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti).
Proviamo a semplificare quanto finora esposto nella tabella sottostante:
AMMONTARE DEBIRI ISCRITTI A RUOLO | MODALITA’ DI COMENSAZIONE |
MENO € 1.500 | NESSUN LIMITE DI COMPENSAZIONE (FERMO RESTANO IL LIMITE GENERALE 2MLN/ANNO E VISTO DI CONFORMITA’ PER CREDITI IRES, IRAP E IVA) |
DA € 1.500 E MENO DI € 1000.000 | VIETATA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI
(IVA, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTE SUI REDDITI) |
OLTRE €100.000 | VIETATA LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI E DI NATURA AGEVOLATIVA. CONSENTITA LA COMPENSAZIONE CON CREDITI INPS/INAIL |
Resta ferma la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura (compensazione verticale) al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro, e conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.
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