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Mag

INL: chiarimenti sulla revoca delle dimissioni

La nota dell’8 maggio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le procedure relative alla revoca delle dimissioni protette, convalidate ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151/2001. Queste disposizioni riguardano i genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, i quali possono revocare le loro dimissioni volontarie durante il periodo protetto. La revoca, per essere valida, richiede la convalida dell’Ispettorato territoriale del lavoro per assicurarsi che le dimissioni siano genuine e non imposte dal datore di lavoro.

Le dimissioni durante questo periodo sono considerate unilaterali e la loro efficacia è condizionata alla convalida dell’Ispettorato. È possibile revocare le dimissioni sia prima della convalida che dopo, ma prima della decorrenza dell’effetto delle dimissioni stesse. La revoca necessita di un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato, che può condurre ulteriori indagini se sospetta comportamenti discriminatori o illeciti da parte del datore di lavoro.

Una volta che le dimissioni sono state convalidate e il rapporto di lavoro si è concluso, non possono essere revocate unilateralmente dall’istante; qualsiasi ripresa del rapporto di lavoro necessita del consenso del datore di lavoro.