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Mag

Cassazione: ordinanza sulla validità delle conciliazioni

La sentenza della Corte di Cassazione n. 10065/2024 stabilisce che la validità di un accordo conciliativo, sottoscritto in sede aziendale con assistenza sindacale, è nulla se non soddisfa i requisiti di neutralità e indipendenza del luogo di stipula previsti dalla legge. Questo principio contrasta con una precedente sentenza (n. 1975/2024), secondo cui il luogo di stipula diventa irrilevante se la consapevolezza del lavoratore sulle implicazioni dell’accordo è garantita. Tuttavia, la sentenza n. 10065/2024 limita questa flessibilità agli accordi sotto l’articolo 412-ter del Codice di procedura civile, regolati dai contratti collettivi, e non si applica agli accordi sotto l’articolo 411, terzo comma, che richiedono una sede specifica per assicurare un ambiente neutro e privo di influenze datoriali. Pertanto, per quest’ultima categoria, il luogo di conciliazione ha un impatto diretto sulla validità dell’accordo.