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Inps: istruzioni per usufruire dell’esonero contributivo
L’Inps con circolare n.11 del 16/01/2024 ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’esonero IVS a favore dei lavoratori dipendenti disciplinato, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, dalla L. n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024).
La soglia su cui applicare l’esonero è la seguente:
- 2.692 euro mensili : taglio del 6% e
- 1923 euro mensili : taglio del 7%.
L’istituto riconferma in sostanza le istruzioni già fornite per l’applicazione 2023 (v. paragrafo successivo per i dettagli) ovvero
- il taglio non si applica sulla tredicesima mensilità,(quindi gli importi retributivi vanno considerati al netto del rateo di tredicesima;
- l’esonero contributivo non ha effetti sul calcolo dell’assegno pensionistico;
- si applica solamente alle contribuzioni a carico del lavoratore in riferimento a i rapporti attivi nel 2024 . Quindi non puo riguardare competenze come ferie e permessi maturati in precedenza per rapporti di lavoro cessati;
- Il taglio del cuneo non essendo un beneficio per il datore di lavoro, non richiede il requisito del Durc;
- è cumulabile con altri esoneri contributivi vigenti;
- spetta anche per i contratti di apprendistato;
- sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
Da segnalare la precisazione sul fatto che l’esonero è alternativo a quello previsto dalla stessa legge di bilancio 2024 per le lavoratrici con figli (articolo 1, commi 180-182), L.13/2023.
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