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Congedo straordinario: Tredicesima e Quattordicesima sono da computare.

L’INPS, con il Mess. 4 gennaio 2024 n. 30, chiarisce che durante il periodo di congedo straordinario, il lavoratore ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, compresa la tredicesima, la quattordicesima, e le altre gratifiche, indennità e premi.