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PRESCRIZIONE CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Con la sentenza n. 194/2023, la Corte d’Appello di Potenza, in una controversia patrocinata da questo studio legale, ha riformato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Potenza a seguito dell’impugnazione di un avviso di addebito per omesso versamento dei contributi nella Gestione Separata per liberi professionisti. Nel giudizio di primo grado, il Giudice del lavoro, nel respingere il ricorso e, in particolare, l’eccezione preliminare relativa alla prescrizione della pretesa creditoria dell’INPS, ha affermato che il dies a quo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale.

Contrariamente a ciò, la Corte territoriale di Potenza, adottando, correttamente, il principio pacifico ed univoco espresso dai Giudici di Legittimità, ha ribadito che “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.”

Inoltre, la sentenza in oggetto, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, ha ribadito che la mancata compilazione del quadro RR da parte del contribuente non costituisce una causa di sospensione ai sensi dell’art. 2941, n. 8) del codice civile, poiché non è possibile rilevare alcun dolo da parte del contribuente, trattandosi di un “ostacolo di mero fatto”. Tra l’altro, è responsabilità dell’INPS provare la condotta dolosa del contribuente, che, come detto, non può essere desunta unicamente dall’omessa compilazione del quadro RR nel relativo modello unico.