Decreto Flussi: pubblicato in G.U.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM del 27 settembre 2023 (cd. Decreto Flussi 2023-2025) che prevede una quota complessiva di 452.000 cittadini stranieri per gli anni 2023, 2024 e 2025 e definisce i criteri dei flussi di ingresso.
Lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo: Per motivi di lavoro subordinato non stagionale in determinati settori (es. trasporto, edilizia, turistico-alberghiero e telecomunicazioni) e di lavoro autonomo sono ammesse in Italia 53.450 unità per il 2023, 61.950 unità per il 2024 e 71.450 unità per il 2025.
Lavoro stagionale: L’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero dei cittadini di alcuni Paesi tra cui Algeria, Bangladesh, Costa d’Avorio, Filippine, India, Marocco, Senegal, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina nel limite di 82.550 unità per il 2023, 89.050 unità per il 2024 e 93.550 unità per il 2025.
Per il 2023 le domande di nulla osta al lavoro potranno essere presentate a partire dal 2, 4 e 12 dicembre 2023 a seconda del motivo dell’ingresso, sino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
Per gli anni 2024 e 2025 le richieste potranno essere inoltrate nei giorni 5, 7 e 12 febbraio di ciascun anno e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Le modalità attuative del DPCM in commento saranno oggetto di un’apposita circolare interministeriale nella quale sarà anche indicata la documentazione utile per la prova da parte del datore di aver verificato, presso il Centro per l’impiego competente, l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro per il profilo richiesto. A tal riguardo, il Decreto individua le seguenti ipotesi alternative di “indisponibilità”:
a) assenza di riscontro da parte del Centro per l’impiego entro 15 giorni dalla richiesta del datore;
b) inidoneità del lavoratore inviato dal Centro per l’impiego accertata dal datore;
c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, dei lavoratori individuati dal Centro per l’impiego nei 20 giorni successivi la richiesta.
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