
BONUS GAS ED ENERGIA I° E II° TRIMESTRE
Con la circolare n. 24/E/2023, l’Agenzia delle Entrate ha delineato un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano gas ed energia elettrica. Per quanto riguarda i crediti del I° e II° trimestre, la scadenza è prevista il 31 dicembre 2023 per l’utilizzo in compensazione mentre il 18 dicembre se si vuole procedere alla cessione del credito (tramite apposita comunicazione telematica). Inoltre, si ricorda che per i crediti del III° e del IV° trimestre la scadenza è del 30 settembre per l’utilizzo in compensazione. Sempre per i crediti di tale periodo è prevista remissione in bonis al 30 settembre se non si è proceduto alla comunicazione da farsi entro il 16 marzo 2023.
Si riportano di seguito le % dei vari crediti contenuti nella circolare in commento:
SOGGETTI | 1°TRIMESTRE | 2° TRIMESTRE |
IMPRESE ENERGIVORE | 45% | 20% |
IMPRESE GASIVORE | 45% | 20% |
IMPRESE NON ENERGIVORE | 35% | 10% |
IMPRESE NON GASIVORE | 45% | 20% |
Il credito spetta sempre a condizione che rispetto al trimestre precedente il costo dell’energia sia aumentato del 30%.
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