01
Ago

SCADENZA DI AGOSTO E ADEMPIMENTI SOSPESI

L’art. 37 comma 11-bis del dl 223/2006, in seguito alla modifica dell’art. 3-quater del dl 16/2012, sancisce la sospensione dell’attività fiscali per adempimenti e il versamento delle imposte che cadono nel periodo che va dal 1° al 20° agosto di ogni anno.

L’applicazione di questo articolo comporta che tutte le scadenze che rientrano in questo intervallo di tempo vengono automaticamente spostate al 21 agosto senza interessi dovuti. Mentre per richieste documentali e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (inviti a comparire, trasmissione di informazioni rilevanti nell’ambito di accertamenti o richiesti di atti depositati), il periodo per cui i termini vengono sospesi va dal 1° agosto al 4° settembre, così come anche i termini di versamento e richieste di documenti relativi ad avvisi bonari e avvisi di liquidazione per i redditi a tassazione separata.

A tali proroghe fanno eccezione le richieste che sono effettuate nell’ambito di controlli sostanziali come: attività di accesso, ispezione e verifica e le procedure di rimborso dell’IVA.

Con la ripresa dei termini dal 21 agosto vanno in scadenza i seguenti tributi:

  •  2° rata contributi artigiani e commercianti;
  •  Iva di luglio;
  •  Iva 2° trimestre;
  •  Entro il 21 agosto bisogna versare le ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti;
  •  Contributi Enasarco per le provvigioni del 2° trimestre 2023;
  •  Entro fine mese di agosto devono essere assolte le imposte per i redditi a tassazione separata, sul valore degli immobili o delle attività finanziare all’estero.