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Lug

CREDITO D’IMPOSTA ZES E REQUISITO DELLA NOVITA’ DEL BENE

L’art. 5 del d.l. n. 91 del 2017 ha stabilito che le nuove imprese e quelle già esistenti “che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES” possono usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 commi 98 e seguenti della legge n. 208 del 2015 che riguarda gli investimenti nel Mezzogiorno. Proprio per l’accomunamento tra credito d’imposta ZES e credito d’imposta Mezzogiorno, con l’interpello n. 310 l’agenzia delle entrate ha messo in evidenza che il requisito della novità deve caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisti o realizzati per beneficiare del già menzionato credito d’imposta ZES. Alla luce di ciò, è stata fatta un’interrogazione parlamentare in cui si chiedeva se il requisito della novità possa non essere applicato all’acquisto di terreni e per l’acquisizione, realizzazione oppure ampliamento di immobili strumentali all’investimento, considerato che l’art. 5 comma 4 del d.l. n. 91 del 2017 prevede che l’agevolazione sia concessa rispettando quanto stabilito dal regolamento UE n. 651 del 2014 all’art. 14 comma 6, il quale stabilisce che l requisito della novità non sussiste per l’acquisizione di uno stabilimento.

Il MEF facendo riferimento alla risposta n. 310 dell’Agenzia Entrate, ha risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01134 del 19 luglio 2023 confermando che la disciplina del credito d’imposta ZES non prevede esplicite eccezioni che possano permettere di disapplicare il requisito della novità dei beni oggetto dell’investimento. Quindi, alla luce di tale risposta bisogna tenere presente che:

– in caso di ampliamento di beni immobili che non sono dotati del requisito della novità, l’agevolazione fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento, visto che il DPR n. 380 del 2001 all’articolo 3, lettera e.1), considera come «interventi di nuova costruzione» dotati del requisito della novità, anche «l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente», mentre

– in caso di interventi di ampliamento su beni immobili dotati del requisito della novità, l’agevolazione in commento spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.