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“ROTTAMAZIONE QUATER”: NESSUNA POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE IN F24

Con la legge di bilancio 2023 il governo ha introdotto un insieme di istituti finalizzati alla definizione agevolata dei rapporti pendenti con il Fisco, tra cui la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 detta “rottamazione quater” disciplinata all’art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197 del 2022.

L’Agenzia delle Entrate, in passato ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 e la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023. L’ultimo intervento dell’Agenzia delle Entrate si è avuto con l’interpello n. 372 del 7 luglio 2023 andando ad esprimersi sulle modalità di pagamento. Ricordiamo che la definizione agevolata prevede:

  • Un pagamento unico entro il 31 ottobre 2023
  • Un pagamento rateale in massimo 18 rate, con la prima e la seconda con scadenza 31 ottobre e 30 novembre di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti rate con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre a decorrere dal 2024.

L’interpello n. 372 del 7 luglio 2023 ha precisato che il pagamento della “rottamazione quater” deve avvenire esclusivamente con una delle modalità seguenti:

  • Domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore sul modulo di comunicazione
  • Moduli di pagamento precompilati
  • Presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Quindi con tale interpello, l’Agenzia delle Entrate ha sancito che non è contemplato il versamento o la compensazione tramite modello F24, come già chiarito con la “rottamazione ter”, del credito iva sia verticale che orizzontale o altri crediti commerciali di cui il contribuente dispone.