Permessi assistenza disabili: nuova circolare INPS
L’Inps con circolare n.39/2023 fornisce ulteriori informazioni dal Dlgs 105/2022.
La circolare illustra le novità normative e i conseguenti aggiornamenti procedurali che interessano, dallo scorso 13 agosto, i lavoratori dipendenti caregiver.
Con riguardo ai permessi mensili previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992, in conseguenza della nuova possibilità che consente a più dipendenti di fruire, in modo alternativo, dei tre giorni per lo stesso familiare, diventa obbligatorio allegare alla domanda la dichiarazione del disabile di volersi far assistere, anche se minorenne (eccetto per le domande presentate dal padre o dalla madre).
Inoltre l’istituto comunica che nello stesso mese, non sono cumulabili i permessi mensili, il prolungamento del congedo parentale e i permessi orari alternativi a quest’ultimo, in quanto rispondenti alle medesime finalità di assistenza del familiare disabile grave.
Sulla aggiornata regola del trattamento economico del congedo parentale secondo cui «non comporta riduzione di ferie, permessi, riposi e tredicesima, ma solo di elementi accessori della retribuzione legati alla presenza, salvo diversa previsione dei contratti collettivi» (articolo 34, comma 5, del Dlgs 151/2001), l’Inps specifica che gli elementi accessori della retribuzione potranno essere oggetto solo di trattamento di miglior favore a opera della contrattazione.
Con riferimento al congedo straordinario disabili (articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001), in conseguenza dell’ampliamento della tutela al convivente di fatto (sia in qualità di disabile che di caregiver), e della possibilità che il requisito della convivenza con il disabile sia conseguito dopo la presentazione della domanda, l’Inps comunica di aver aggiornato il modulo di domanda, a cui allegare la dichiarazione del disabile e l’eventuale dichiarazione di responsabilità con l’impegno a instaurare la convivenza entro l’inizio del congedo.
0 comments