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Negoziazione assistita: dal 28 febbraio soluzione aggiuntiva

 Dal 28 febbraio è diventata efficace la possibilità di utilizzare la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, con la parificazione degli eventuali accordi conclusi al termine della procedura alle cosiddette conciliazioni tombali firmati nelle sedi protette individuate dalla legge. (Dgls 149/2002).

Il Dgls ha reso legittimo, nell’ambito delle controversie di lavoro elencate dell’articolo 409 del Codice di procedura civile il ricorso alla negoziazione assistita.Di fatto, viene offerta ai datori di lavoro e ai lavoratori una soluzione aggiuntiva rispetto a quelle esistenti, senza tuttavia nulla togliere alle tradizionali sedi conciliative (sedi sindacali, ispettorati del lavoro e commissioni di certificazione, per ricordare le più comuni), che hanno una tradizione molto consolidata e hanno maturato nei decenni una forte specializzazione nelle conciliazione delle liti di lavoro. Anzi, si può dire che proprio l’esperienza positiva delle tradizionali sedi di conciliazione è la ragione che ha spinto il legislatore ad ampliare il novero dei soggetti titolati a stipulare accordi inoppugnabili dalle parti.Le parti sono libere di scegliere la procedura conciliativa che meglio ritengono possa rispondere ai propri interessi e alle proprie esigenze, senza che la scelta produca differenze concrete in termini di efficacia dell’atto conclusivo. Secondo il nuovo decreto legislativo resta ferma la disciplina contenuta nell’articolo 412-ter del Codice di procedura civile (che, appunto, regolamenta le forme di conciliazione nelle cosiddette sedi protette, che potranno continuare a svolgere la propria attività senza modifiche di alcun tipo). La nuova disciplina della negoziazione assistita ha natura volontaria: le parti che hanno una lite possono affidare ai rispettivi legali, prima di andare in giudizio, il compito di tentare il raggiungimento di un accordo, mediante la sottoscrizione di un’apposita convenzione.

La procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili e si può concludere con un mancato accordo oppure con un’intesa.

Se la negoziazione si conclude con un accordo, l’atto beneficia del regime di stabilità protetta previsto dall’articolo 2113 del Codice civile, e quindi diventa inoppugnabile sin dalla sua sottoscrizione, al pari delle altre conciliazioni raggiunte in sede protetta.

Ecco gli Step per la negozazione:

1) La richiesta di adesione
Una della parti può mandare una richiesta di adesione alla negoziazione assistita.

2) La convenzione
La negoziazione assistita può essere instaurata solo mediante una convenzione tra le parti, che identifica: le ragione del contendere; la richiesta del lavoratore; le eventuali controdeduzioni del datore di lavoro o del committente; il termine temporale per l’espletamento del tentativo.

3) I rapporti con il giudizio
La negoziazione è facoltativa e può in ogni momento essere abbandonata. Non costituisce condizione di procedibilità in giudizio.

4) Il ruolo dei consulenti
Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e, in aggiunta,
può avvalersi di un consulente del lavoro.

L’accordo eventualmente raggiunto tra le parti è inoppugnabile in base all’articolo 2113, comma 4 del Codice civile, così come avviene per le altre conciliazioni che si raggiungono in sede protetta.