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Esonero contributivo: circolare INPS

Con la circolare n.7 del 24/01/2023 l’Inps ha fornito ad aziende e intermediari le istruzioni per l’applicazione dell’esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti che la legge 197/22 (Bilancio 2023) ha previsto rispettivamente nelle misure del 2% o del 3% (esclusi i lavoratori domestici).

In particolare, l’esonero, che opera nei periodi di paga da «gennaio 2023» a «dicembre 2023», è pari al 2% per retribuzioni che, mensilmente, si collocano entro la soglia di 2.692 euro; l’abbattimento contributivo è, invece, del 3% per i dipendenti che percepiscono una retribuzione imponibile previdenziale non superiore a 1.923 euro mensili.

Ricordiamo che in entrambe le situazioni la retribuzione di riferimento può essere maggiorata a dicembre dell’ammontare della tredicesima ovvero dei ratei, se la mensilità supplementare è pagata ogni mese.

Sul punto l’istituto di previdenza chiarisce che i due tetti utili all’applicazione dell’esonero (rispettivamente 2.692 euro per il 2% e 1.923 euro per il 3%) vanno riferiti al rapporto di lavoro unitariamente considerato, con la conseguenza che i datori di lavoro dovranno riferirsi alla retribuzione imponibile complessiva del mese interessato.

L’Istituto precisa, altresì, che l’esonero, oltre a non configurarsi come un aiuto di Stato, non è subordinato né al rispetto dei principi in materia di incentivi (articolo 31 del Dlgs 150/2015), né alla regolarità contributiva (Durd), in quanto non costituisce una misura in favore dei datori di lavoro. La riduzione contributiva è, inoltre, cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dall’attuale legislazione, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore).