Lavoro occasionale: Circolare INPS
Con la circolare n.6 del 19/01/2023, l’Inps opera una ricognizione della disciplina del lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del Dl 50/2017 a seguito delle novità della legge di Bilancio 2023:
- ciascun utilizzatore può erogare compensi annui entro il limite di 10mila euro – e non più entro la soglia di 5mila – per la totalità dei prestatori;
- resta invariato il limite di 5mila euro di compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore. Per monitorare la nuova soglia di 10mila euro, l’Istituto ricorda che i compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito, si computano per il 75% (articolo 54-bis, comma 8, Dl 50/2017). Ciò a condizione che tali prestatori, attraverso la piattaforma informatica, non intaccata dalle novità, autocertifichino la relativa condizione;
- che le prestazioni occasionali sono utilizzabili anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili;
- innalzato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato occupati, da non superare, per poter ricorrere alle prestazioni occasionali. Si passa dalle cinque alle dieci unità indistintamente per ciascun utilizzatore. Il periodo di riferimento è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente alla data di svolgimento della prestazione occasionale, per il quale si deve determinare la media occupazionale secondo le indicazioni impartite dalla circolare 107/2017 e dal messaggio 2887/2017.
Interessante il riferimento della circolare di ieri alle novità per le imprese turistico-ricettive. Fino allo sorso anno, l’articolo 54-bis, comma 14, del Dl 50/2017 prevedeva un regime derogatorio rispetto alla soglia dei cinque dipendenti a tempo indeterminato. Le imprese in questione, qualora avessero voluto richiedere la prestazione occasionale a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito, non avrebbero dovuto occupare più di otto lavoratori a tempo indeterminato. Il tenore letterale della disposizione lasciava intendere che restava fermo il limite di cinque lavoratori per le prestazioni rese da soggetti diversi da quelli elencati. Tale interpretazione è confermata dal dossier parlamentare che accompagna la legge di Bilancio. Invece, secondo l’interpretazione dell’Inps con la circolare 103/2018, e confermata ieri, la norma prevedeva un divieto, oggi non più vigente, di ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale rese da prestatori non rientranti nelle predette categorie.
0 comments