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Congedi facoltativi: un mese in più pagato all’80%

L’articolo 1 della legge 197/2022, al comma 359, ha integrato la disciplina del trattamento economico del congedo parentale ex articolo 34 del Dlgs 151/2001 (Testo unico della maternità), prevedendo che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all’80% in luogo del classico 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori. Lo stesso trattamento è riservato ai genitori che al 31 dicembre 2022 non abbiano ancora terminato di fruire del congedo di maternità (articolo 16 del Testo unico) o del congedo di paternità (obbligatorio ex articolo 27 bis o alternativo ex articolo 28 del Testo unico).