Limiti 2022 per fringe benefit e bonus bollette
Pubblicata la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 35/E del 4 novembre 2022, chiarificatrice sul nuovo limite e l’ampliamento delle misure legate ai Benefit concessi ai lavoratori dipendenti. Importantissimi i chiarimenti, dal bonus bollette per le utenze domestiche anche con autocertificazione del lavoratore dipendente ai rapporti con il bonus carburante.
L’Agenzia delle entrate interviene in merito alle misure fiscali per il “welfare aziendale” previste dall’Articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 che estende l’esenzione fiscale, di cui all’articolo 51 comma 3 del Tuir a 600,00 euro annui, e offre l’ulteriore possibilità di rimborsare al lavoratore dipendente le utenze per servizio idrico, gas naturale ed energia elettrica, fruendo della medesima agevolazione fiscale.
La norma amplia l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti «per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale». L’Agenzia delle entrate partendo dall’osservazione dell’ampio concetto normativo offre le seguenti indicazioni:
– le spese per utenze devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dalla residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese; – possono essere rimborsate anche le spese intestate al condominio e poi ripartite tra i condomini; – possono essere rimborsate le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore) con addebito previsto dal contratto in maniera analitica e non forfettaria a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.
Il locatore che riversa le spese sul locatario non potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale poiché non sostiene effettivamente la spesa.
Il datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, dei principi applicabili al trattamento dei dati personali previsti dall’articolo 5 del predetto regolamento, dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
Come semplificazione, alternativa alla conservazione, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio : il numero e l’intestatario della fattura – la tipologia di utenza – l’importo pagato – la data e le modalità di pagamento – in caso di documenti intestati al locatore documentazione che attesti il riaddebito analitico. Tale attestazione lascia in capo al lavoratore le necessità di conservazione della documentazione necessaria in caso di controllo.
Con ambedue le procedure è comunque necessaria un’ autocertificazione che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. I giustificativi potranno fare riferimento a più fatture anche intestate ad una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR o, a come evidenziato pocanzi, al locatore (con riaddebito analitico).
Ai fini della verifica del limite le somme dovranno essere erogate entro il 12 gennaio 2023 (criterio di cassa allargato), con la possibilità di riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Per quanto riguarda i benefit erogati mediante voucher, come già più volte sottolineato dall’Ade, il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.
L’Agenzia, inoltre, specifica che non vi è alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Perciò nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
In merito al bonus carburante, come ribadito anche nella circolare 14 luglio 2022, n. 27/E, ci troviamo di fronte ad un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto a quella in commento.
Con ciò viene quindi data la possibilità di fruire, solo per l’anno 2022, di un valore esente sino a euro 200 per uno o più buoni benzina e di un valore esente sino a euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Ad integrazione delle precedenti indicazioni appare decisamente importante la precisazione inserita in circolare che riconduce anche la speciale quota di esenzione dei buoni carburante nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, prevendendo quindi che in caso di valore superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche se tale superamento avviene in sostituzione di premi di produttività detassati.
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