Circolare Inps sul congedo di maternità flessibile
Cambiano le regole per la fruizione del congedo di maternità in forma flessibile, previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001. La documentazione sanitaria utile a certificare l’idoneità della lavoratrice dipendente a posticipare il periodo di assenza dal lavoro non dovrà più essere prodotta all’Inps ma solamente al datore di lavoro. La certificazione andrà quindi presentata al datore di lavoro o al committente prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza affinché lo stesso possa legittimamente consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa o eventualmente impedirla, nel caso in cui questa comprometta la salute della gestante e del nascituro. Questo è quanto previsto dalla circolare n.106 del 29 settembre 2022 emanata dall’Inps.
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