20
Set

Nuova una tantum

La bozza di decreto Aiuti-ter prevede una ulteriore indennità una tantum, questa volta da 150 euro, analoga a quella da 200 euro introdotta dal decreto Aiuti-bis. Le categorie di beneficiari sono le stesse del decreto legge 50/2022, ma in alcuni casi si riduce la soglia di reddito che dà diritto a ricevere l’aiuto: da 35mila a 20mila euro.

Gli articoli del decreto Aiuti-ter che regolano questa nuova indennità riproducono in buona parte gli articoli 31 e 32 dell’Aiuti-bis. I 150 euro andranno ai lavoratori dipendenti la cui retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre sarà non superiore a 1.538 euro. Sarà riconosciuta in automatico dai datori di lavoro, sempre con la retribuzione di competenza novembre, a fronte della dichiarazione dell’interessato di non essere pensionato o destinatario del reddito di cittadinanza. Rispetto all’Aiuti-bis cambia il requisito di base che era l’aver beneficiato, per almeno una volta nel primo quadrimestre di quest’anno, dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 ed è stato precisato che l’indennità sarà corrisposta anche a chi ha copertura figurativa integrale Inps.

Il bonus sarà erogato a novembre dall’Inps ai lavoratori domestici che già hanno ricevuto quello da 200 euro, questa volta senza necessità di presentare domanda.

I 150 euro saranno riconosciuti inoltre a chi nel 2022 riceve la disoccupazione agricola di competenza 2021 nonché a chi a novembre percepirà Naspi o Dis-coll.

L’importo sarà pagato anche a una serie di categorie (stagionali e somministrati, intermittenti, occasionali, venditori a domicilio, spettacolo) che hanno ricevuto le indennità dei decreti 41/2021 e 73/2021 e, di conseguenza, anche il bonus da 200 euro. Via libera per occasionali e venditori a domicilio destinatari dei 200 euro in base all’articolo 32, commi 15 e 16, dell’Aiuti-bis.