08
Lug

Verifiche del decreto flussi ai consulenti del lavoro

Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali) dispone percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia conseguente a motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 202,2 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999. In particolare, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell’impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” è demandata in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative. Pertanto, l’Ispettorato ha emanato la nota n. 3820/2022 con la quale informa che le verifiche di congruità – capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall’impresa – non spettano più all’Inl, ma ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.