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Inps: operativo esonero per assunzioni nel settore Turismo e Stabilimento balneari

L’Inps con circolare 67 del 10 giugno 2022 fornisce le istruzioni per la concreta fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che operano nei settori del turismo e degli stabilimenti balneari.

L’esonero contributivo di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022 trova applicazione per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.In caso di conversione dei predetti contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, intervenuta nel corso della finestra temporale sopra individuata, lo stesso articolo 4, comma 2, secondo periodo, chiarisce che l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla conversione. L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base dello specifico orario di lavoro.

L’esonero  è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.