Congedo straordinario: non spetta tredicesima e quattordicesima
L’indennità che i lavoratori hanno diritto a percepire durante il periodo di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) non ricomprende i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità. L’ammontare dell’indennità di congedo è limitata alle «voci fisse e continuative» della retribuzione, tra cui non sono da ricomprendere le mensilità supplementari.
Il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere il familiare convivente con handicap in situazione di gravità ha diritto, secondo il comma 5-ter, «a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento». Ad avviso del Tribunale di Roma (sentenza 5313/2022 del 6 giugno ) in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, che al pari delle voci variabili della retribuzione devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell’indennità per congedo straordinario.
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