07
Apr

Periodo di Prova: Novità introdotte

Sul periodo di prova, le regole italiane sono più rigide di quelle dell’Unione europea. Crescono anche i vincoli sugli impieghi a tempo determinato in cui la prova non solo deve essere proporzionata alla durata del contratto, ma ora, per legge, anche alle mansioni da svolgere in relazione alla natura per l’impiego.

Le novità sono introdotte dall’articolo 7 dello  schema decreto  approvato dal Consiglio dei ministri giovedì scorso per recepire la direttiva Ue 2019/1152 e inviato alle Camere per acquisire il previsto parere.

Proprio la direttiva comunitaria nell’articolo 8 fissa sul tema quattro principi:

1 il periodo di prova non può essere superiore a sei mesi ma, in via eccezionale, può essere di durata superiore se questo è giustificato dalla natura dell’impiego oppure è pattuito nell’interesse del lavoratore;

2 le assenze durante la prova ne estendono il periodo in modo proporzionale;

3 in caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova;

4 nei rapporti di lavoro a tempo determinato, la durata del periodo di prova deve essere proporzionale alla durata prevista del contratto «e alla natura dell’impiego».