INL: nuove disposizioni in materia di tirocini
La mancata corresponsione di «una congrua indennità di partecipazione» al giovane partecipante al percorso formativo di orientamento, secondo quanto è stabilito dall’articolo 1, commi 720 e seguenti, della legge 234/2021 (Bilancio 2022), comporta l’applicazione, da parte dell’ispettore del lavoro, di una sanzione amministrativa che va da mille a 6mila euro.
L’obbligo, nonché l’applicazione della sanzione in caso di accertata inosservanza, è già effettivo dall’entrata in vigore della legge di bilancio (ossia dal 1° gennaio scorso) in quanto, pur previsto nei medesimi termini dall’articolo 1, comma 34, della legge 92/2012, ora abrogato, è stato riprodotto nei medesimi termini dalla richiamata legge di bilancio.
In questi termini si è espresso l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 530/2022 , con la quale fornisce le prime indicazioni alle proprie strutture territoriali in materia di tirocini, intesi come percorsi formativi finalizzati all’orientamento e alla formazione professionale per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ben diversi, dunque, da quelli funzionali al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, nel qual caso il tirocinio è definito “curricilare”.
Per conoscere le linee guida dei tirocini extracurriculari occorrerà, tuttavia, attendere il nuovo accordo, da definire entro il 30 giugno, tra Stato, Regioni e Province autonome, che non potrà tuttavia prescindere dai criteri già individuati dall’articolo 1, comma 721, della legge 234/2021.
È invece già in vigore l’applicazione delle sanzioni in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio.
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